Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Luglio 2004

Deliberazione 24 giugno 2003, n.8

Garante per la protezione dei dati personali. Delibera 24 giugno 2003, n.8: “Differimento dell’efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 191 del 19 agosto 2003)

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, e in scadenza al 30 giugno 2003; viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;

Considerato che la legge 24 marzo 2001, n. 127, ha previsto l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2002, prorogato sino al 30 giugno 2003 dall’art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Considerato che il 9 maggio 2003 è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge n. 127 del 2001, uno schema di decreto legislativo recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui è prevista l’entrata in vigore il 1° gennaio 2004;

Ritenuta la necessità di differire il rilascio di nuove autorizzazioni ad un momento successivo all’emanazione del summenzionato codice ed alla sua entrata in vigore, al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla nuova disciplina e di tenere conto dell’esperienza maturata nella fase di prima applicazione del codice;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire sino a tutto il 30 giugno 2004 l’efficacia delle menzionate autorizzazioni in scadenza al 30 giugno 2003, e ciò per permettere la prosecuzione dei vari trattamenti di dati già autorizzati nei riguardi di diversi soggetti privati e pubblici;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Delibera

di differire sino al 30 giugno 2004 l’efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, nonchè delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli