Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Luglio 2004

Interrogazione 17 giugno 2003, n.E-2139

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2139 di di Maurizio Turco (NI) alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa e restrizioni legali all’esercizio dell’attività religiosa in Bielorussia”, 17 giugno 2003.

Mikhail Balyk, evangelista pentecostale, rifiuta di pagare una multa per professione di culto e attività religiosa di un’organizzazione religiosa non registrata, attività che secondo la legge bielorussa costituisce un crimine.
Balyk sottolinea il fatto che le autorità statali hanno commesso numerose infrazioni procedurali nella compilazione del suo verbale. Egli non è stato infatti avvicinato nel momento in cui esercitava la presunta attività illegale, né le autorità dispongono di prove a sostegno della fondazione e della gestione di un’organizzazione religiosa non registrata.
Balyk e il suo avvocato, Nina Shavtsova, accusano la legislazione in materia di essere un circolo vizioso.
– Stando alla nuova legge sulla religione, più restrittiva, entrata in vigore lo scorso novembre:
a) un’organizzazione può registrarsi e funzionare legalmente solo se è composta da un minimo di 20 membri; tuttavia, secondo il codice amministrativo, un’organizzazione religiosa non può iniziare la sua attività se non è registrata;
b) solo le grandi organizzazioni religiose nazionali – o formate da un minimo di dieci comunità in almeno quattro delle sei regioni che compongono il paese – hanno il diritto di fondare monasteri, conventi o altri istituti di educazione per l’esercizio del culto e delle attività religiose.
Le nuove organizzazioni devono registrarsi e quelle già esistenti hanno come termine il 16 novembre 2004 per adeguarsi ai parametri richiesti dalla legge e continuare così la loro attività.
A norma dell’articolo 19 della nuova legge, monasteri, conventi e altri istituti monastici devono essere composti da un minimo di dieci partecipanti, mentre gli istituti di educazione devono avere tutori qualificati e bilingui (russo e bielorusso).
In questo momento sono poche le organizzazioni bielorusse in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per continuare a esercitare l’attività religiosa.
Visti gli eccellenti rapporti di cooperazione economica e commerciale tra l’Unione europea e la Bielorussia, può la Commissione far sapere:
– se è a conoscenza di tali fatti;
– quali iniziative, nell’ambito dei rapporti di cooperazione, potrebbero costituire un serio ed efficace strumento per indurre la Bielorussia a rispettare la libertà religiosa?

Risposta dell’On.le Patten a nome della Commissione, 28 luglio 2003.

Occorre innanzitutto ricordare che nel settembre 1997, nelle sue conclusioni sulla Bielorussia, il Consiglio ha deciso che le Comunità europee e i loro Stati membri non avrebbero concluso né l’accordo interinale né l’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con la Bielorussia e che l’attuazione dei programmi di assistenza tecnica della Comunità e degli Stati membri sarebbe stata congelata, fatta eccezione per i progetti umanitari o regionali o per quelli volti a sostenere direttamente il processo di democratizzazione.
La sospensione della ratifica dell’APC e il congelamento dell’accordo interinale limitano fortemente le relazioni commerciali ed economiche tra l’Unione e la Bielorussia.
Gli Stati membri e la Commissione sono a conoscenza della legge sulla religione introdotta in Bielorussia nel novembre 2002 e sono molto preoccupati per alcune delle disposizioni che essa contiene e per il modo in cui viene applicata. L’Unione ha anche espresso queste perplessità nel contesto dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), della quale la Bielorussia è membro. I due casi cui fa riferimento l’onorevole parlamentare suscitano sconcerto nella Commissione.
Essa riconferma che attribuisce grande importanza alla libertà di religione, di credo e di espressione. L’Unione ha più volte affermato che i diritti umani e la democratizzazione devono essere parte integrante di ogni dialogo politico con i paesi terzi. La libertà di religione, in quanto diritto umano fondamentale, e i diritti delle minoranze religiose sono pertanto sostenuti nell’ambito dei dialoghi politici bilaterali dell’Unione, e, se del caso, mediante iniziative e dichiarazioni pubbliche, nonché nel quadro dell’attività dell’Unione in ambiti quali la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo o il Terzo comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La Commissione continuerà ad impegnarsi a favore della libertà religiosa e dei diritti umani in Bielorussia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, il Consiglio d’Europa, l’OSCE e le Nazioni Unite, e ad affrontare la questione con la Bielorussia in tutti i possibili ambiti. La Commissione non è a conoscenza di altre iniziative, nel quadro dei rapporti di cooperazione, che potrebbero costituire un serio ed efficace strumento per indurre la Bielorussia a rispettare la libertà religiosa.