Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Luglio 2004

Legge regionale 29 aprile 1986, n.18

Regione Friuli – Venezia Giulia. Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18: “Delimitazione o adeguamento di zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico”.

ARTICOLO 4
Zone di recupero – Contenuti ed elementi

I Comuni delimitano o – qualora vi abbiano già
provveduto ai sensi ed agli effetti dell’ articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 -adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio
edilizio esistente, con l’osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi. Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:
– precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell’abitato interessato;
– carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;
– particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico – sanitarie del patrimonio edilizio interessato;
– particolari condizioni di degrado socio – economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto – utilizzazione e/ o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla
Direzione regionale della pianificazione territoriale.