Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Giugno 2004

Sentenza 04 agosto 2002

Tribunale Civile di Salerno. Sentenza 4 Agosto 2002: “Matrimonio concordatario: inefficacia delle dichiarazioni relative al regime patrimoniale dei coniugi non regolarmente trascritte”.

(omissis)

Ai sensi dell’art. 162, 2° comma, c.c., nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis al caso in esame, la scelta per il regime di separazione dei beni puo essere dichiarata, oltre che per atto pubblico, anche nell’atto di celebrazione del matrimonio;
– la produzione di effetti dell’atto di matrimonio concluso secondo le norme del diritto canonico, è subordinato alla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale (art. 8, legge 121 del 1985);
– la trascrizione dell’atto di matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili nell’ordinamento italiano;
– la richiamata disposizione normativa appare doversi interpretare nel senso che gli effetti civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli elementi previsti dalle singole fattispecie;
– la trascrizione dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro ordinamento;
– conseguentemente, anche la scelta per il regime patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto conferimento di efficacia alla convenzione;
– le considerazione che precedono si presentano insensibili alla tesi di parte reclamata, seguita anche dal giudice della prima fase, secondo la quale l’omessa menzione della dichiarazione dei coniugi di scelta del regime di separazione dei beni avrebbe, quale sua unica conseguenza, l’inopponibilità del regime patrimoniale convenuto nei confronti dei terzi, atteso che, in caso di matrimonio concordatario, la mancata indicazione dell’opzione seguita nell’atto di matrimonio trascritto comporta l’impossibilità, per i motivi sopra indicati, di riconoscere efficacia alla dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto;
– a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in caso di matrimonio civile, non essendovi l’esigenza di conferire efficacia ad un atto concluso secondo le norme di un ordinamento diverso e in conformità con il disposto dell’art. 162, ultimo comma c.c., che stabilisce l’inopponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali quando non annotate a margine dell’atto di matrimonio.

(omissis)