Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Giugno 2004

Sentenza 06 ottobre 1999, n.743

Tribunale Civile di Arezzo. Sentenza 6 ottobre 1999, n. 743: “L’erede del coniuge defunto non è legittimato a promuovere l’azione di impugnazione della trascrizione”.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di carenza di legittimazione dell’attore sollevata dalla convenuta appare fondata. L’attore ha qualificato la propria domanda nell’atto di citazione quale «opposizione alla trascrizione di matrimonio», precisando nella parte espositiva di tale atto introduttivo che «le pubblicazioni matrimonio sono state effettuate presso i comuni di competenza e ad oggi il matrimonio non è stato trascritto», e ha concluso affinchè il Tribunale «ritenuta fondata l’opposizione alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bibbiena l’11 febbraio 1998 tra R. G. e F. F. dichiari illegittima la trascrizione dell’atto di matrimonio stesso per i motivi che tutti esposti in narrativa», e cioè per essere stato il F. F. totalmente incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio.
Soltanto con la comparsa conclusionale l’attore ha precisato che al di là delle formule fino a quel momento utilizzate l’azione doveva essere qualificata quale impugnazione della trascrizione prevista dall’art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847, in quanto la trascrizione del matrimonio, diversamente da quanto esposto nell’atto di citazione, era già avvenuta all’epoca della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ed inoltre il motivo sul quale l’azione era stata fondata – l’incapacità naturale – è previsto soltanto con riferimento all’azione di impugnazione della trascrizione mentre non a previsto per l’opposizione alla trascrizione.
Nonostante l’inesatta terminologia utilizzata durante tutto il corso del processo, dovendosi ritenere che ai fini della qualificazione dell’azione il giudicante debba considerare l’azione sottoposta al suo esame, prescindendo dalla prospettazione ad essa data dalle parti, e rilevato che l’avvenuta trascrizione risultava agli atti dalla produzione del certificato di matrimonio effettuata dalla convenuta, nonchè che l’azione si fondava su di un motivo previsto (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 1 marzo 1971, n. 32) solo dall’art. 16 l. n. 847 del 1929, in materia di impugnazione della trascrizione e non dall’art. 13 in materia di opposizione alla trascrizione, il Tribunale ritiene di poter qualificare la domanda proposta dall’attore quale impugnazione della trascrizione ai sensi dell’art. 16 citato, senza che ciò comporti una violazione del diritto di difesa della controparte la quale, non solo era a conoscenza dell’avvenuta trascrizione, ma ha espletato la propria attività difensiva anche con riferimento a tale azione (v. memoria depositata il 18 novembre 1998).
In ogni caso il Collegio ritiene che neppure qualificando la domanda ai sensi dell’art. 16 anzichè ai sensi dell’art. 13, possa superarsi l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata.
L’art. 16 non indica i soggetti legittimati all’impugnazione della trascrizione, nè il richiamo agli artt. 104, 112, 113 e 114 c.c. (ora artt. 117, 119, 124 e 125) risulta utilizzabile nella presente fattispecie, dove il motivo di impugnazione è costituito dall’incapacità naturale e non da quelli indicati nell’art. 12, cui chiaramente si riferiscono gli artt. 117, 119, 124.
L’incapacità naturale è infatti considerata da altra norma del Codice civile e cioè dall’art. 120 che non risulta richiamato nell’art. 16.
A tale mancato richiamo però non sembra potersi attribuire il significato di una intenzione del legislatore del 1929 di discostarsi dai principi del c.c., essendo stata la norma dell’art. 16 formulata con riferimento alle sole ipotesi di cui all’art. 12 e costituendo la previsione della incapacità naturale una modificazione successiva, conseguita ad un intervento della Corte costituzionale e non del legislatore, senza quindi nessun contestuale adattamento della norma alla nuova previsione.
La disciplina civile dell’impugnazione del matrimonio individua con riferimento alle singole ipotesi – minore età, interdizione, vincolo di precedente matrimonio, vincolo di parentela, affinità, adozione e affiliazione, delitto, incapacità naturale, violenza ed errore, simulazione – i soggetti legittimati all’impugnazione (artt. 117-124), e successivamente, agli artt. 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c., detta delle regole che si riferiscono a tutte le ipotesi precedentemente considerate.
Prendendo in considerazione soltanto quelle pertinenti alla fattispecie, l’art. 125 esclude che in caso di morte di uno dei coniugi il pubblico ministero possa proporre l’impugnazione, e l’art. 127 sancisce il principio di intrasmissibilità agli eredi dell’azione, se non quando il giudizio sia gia pen-dente al momento della morte dell’attore.
Il pubblico ministero non può quindi mai impugnare dopo la morte di uno dei due coniugi, mentre per quanto riguarda gli altri legittimati all’impugnazione si esclude che tale diritto personalissimo a impugnare il matrimonio possa essere trasmesso per successione ereditaria. Coloro quindi che con riferimento ai singoli motivi di impugnazione sono individuati quali legittimati all’azione, non trasmettono tale diritto agli eredi, a meno che il giudizio non fosse già pendente.
Nel caso dell’incapacità naturale, quindi, la legittimazione ad agire che spetta al «coniuge che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e di volere per qualunque causa anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio» (art. 120 c.c.) non si trasmette al suo erede.
Sostiene l’attore che l’art. 127, dettato in materia di impugnazione del matrimonio, non troverebbe applicazione nell’ipotesi di impugnazione della trascrizione in quanto non richiamato dall’art. 16 (a differenza degli artt. 117, 119, 124 e 125).
Ritiene il Tribunale che a tale circostanza non possa darsi il significato di una deroga al principio stabilito dalla legge civile, che, a parere del giudicante, ha portata generale e deve trovare applicazione non solo in materia di impugnazione della trascrizione del matrimonio civile ma anche in materia di impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario.
Tale interpretazione risulta confermata anche dall’accordo di Roma del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, secondo cui la trascrizione del matrimonio «è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere pii proposta» (art. 8).
Sulla base di tali considerazioni deve pertanto accogliersi l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

(omissis)