Decreto 10 marzo 2004, n.210
Conferenza Episcopale Italiana.
Decreto di approvazione 10 marzo 2004, n. 210: “Statuto della Fondazione di religione
Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”.
Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
– VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 19 gennaio 2004 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”;
– AI SENSI dell’art. 8, lett. e) dello statuto della Fondazione medesima;
– A NORMA del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e dell’art. 27, lett. a) dello statuto della CEI,
DECRETA
Lo statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, con sede in Roma, è approvato, con le modifiche proposte, nel testo allegato al presente decreto.
Camillo Card. Ruini
TESTO DELLO STATUTO
ART. 1
Natura
La Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” è persona giuridica canonica pubblica, eretta con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) in data 29 aprile 1974; con decreto del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1975, n. 21, le è stata attribuita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; in data 9 settembre 1986 è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma con il numero d’ordine 371.
ART. 2
Sede
La Fondazione ha sede legale in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50.
La sede pub essere trasferita in altro luogo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART. 3
Scopo
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell’Episcopato italiano nel campo dell’evangelizzazione, del culto, della catechesi, della carità, della cooperazione missionaria, della formazione del clero, della cura delle anime, dell’educazione alla concezione cristiana della vita e al giu¬dizio sugli eventi alla luce della fede.
ART. 4
Compiti e struttura
Per il conseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione può porre in essere tutte le attività concernenti i molteplici aspetti dell’apostolato cattolico di cui all’art. 3, in armonia con le diverse necessità richieste dalle contingenti esigenze dell’apostolato stesso.
ART 5
Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.
Non sono previsti compensi per il Presidente e i membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica. Il Consiglio di Amministrazione pub comunque stabilire un compenso per quei consiglieri investiti dallo stesso Consiglio di particolari deleghe.
ART. 6
Vigilanza e controllo
La potestà di vigilanza e controllo canonico sulla Fondazione e il rilascio delle certificazioni di legge spettano, rispettivamente, alla Presidenza e al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
ART. 7
Poteri del Presidente
Spetta al Presidente:
a)rappresentare legalmente la Fondazione a ogni effetto di legge;
b)provvedere in materia di ordinaria amministrazione;
c)convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eseguire le deliberazioni;
d)procedere all’assunzione del personale a tempo determinato;
e)adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendo la ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.
ART. 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a)stabilire ogni anno in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, secondo le indicazioni del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
b)gestire la Fondazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c)approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il preventivo di bilancio dell’anno successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
d)deliberare la destinazione dell’eventuale avanzo di esercizio e la copertura dell’eventuale disavanzo;
e)predisporre modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
f)eleggere al proprio interno un Segretario;
g)approvare e modificare l’eventuale regolamento, su proposta del Presidente;
h)conferire, se del caso, a uno o più membri deleghe su uno o più settori di intervento.
Delle riunioni del Consiglio si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 9
Sedute del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce ordinariamente due volte l’anno e, straordinariamente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata.
Alla seduta partecipano anche i Revisori dei Conti.
In caso di particolare urgenza la convocazione pub essere fatta a mezzo fax, telegramma, o, qualora possibile, attraverso mezzi telematici, almeno tre giorni prima della seduta.
ART. 10
Preventivo di bilancio e bilancio consuntivo
Nella riunione di fine anno il Consiglio di Amministrazione delibera il preventivo di bilancio dell’esercizio veniente; in quella da tenersi nel primo semestre dell’anno approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Il preventivo di bilancio e il bilancio consuntivo, appena deliberati, devono essere sottoposti all’approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
ART. 11
Validità delle sedute e delle deliberazioni
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi prendano parte almeno tre membri, tra cui il Presidente, e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
ART.12
Atti di straordinaria amministrazione
Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del Consiglio e ottengano le autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente.
Si intendono, in ogni caso, di straordinaria amministrazione i seguenti atti:
a)l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
b)l’alienazione di beni mobili che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione e gli altri negozi che impegnano la Fondazione stessa per un importo superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
c)la decisione di nuove voci di spesa, rispetto a quelle indicate nel preventivo di bilancio approvato, che comportano impegni superiori alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
d)l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
e)la mutazione di destinazione d’uso di beni immobili di qualsiasi valore;
f)l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
g)ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
h)l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.
ART. 13
Il Segretario
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Segretario.
Al Segretario compete la compilazione del preventivo di bilancio e del bilancio consuntivo, la tenuta dei verbali, dei documenti d’archivio nonchè delle scritture contabili.
ART. 14
I Revisori dei Conti
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Spetta al Collegio dei Revisori:
a)vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, qualora adottato;
b)vigilare sull’amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità, anche con riferimento al rispetto degli adempimenti imposti dalla legge fiscale;
c)verificare la corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio consuntivo;
d)predisporre una relazione di accompagnamento al bilancio consun¬tivo, entro 15 giorni dall’approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
e)procedere a periodiche verifiche della contabilità e della liquidità.
ART. 15
Patrimonio e mezzi di gestione
Il patrimonio iniziale della Fondazione e costituito dalla somma di e 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84). Esso può essere incrementato da lasciti e da donazioni che perverranno a tale scopo.
I mezzi di gestione sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte nonchè da oblazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.
ART. 16
Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione può provvedere ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.
ART. 17
Durata
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato, salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita.
In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni sono devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana perchè ne disponga secondo le finalità istituzionali.
ART. 18
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e quelle civili concernenti gli enti ecclesiastici.
Autore:
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Apostolato cattolico, Consiglio, Ordinaria, Riconosciuti, Canoniche, Pubbliche, Attività pastoriali, Missionaria, Formazione del clero, Fondazione, Bilancio, Preventivo, Consuntivo, Sedute, Straordinaria, Segretario, Revisori dei conti, Controlli, Poteri, Persone giuridiche, Evangelizzazione, Amministrazione, Cooperazione, Catechesi, Patrimonio, Culto, Durata, Donazioni, Statuto, Enti ecclesiastici
Natura:
Decreto