Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2004

Sentenza 12 marzo 2004, n.22827

Corte di Cassazione. Sezione Quinta Penale. Sentenza 12 marzo 2004, n. 22827.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

SENTENZA

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 16/4/2003, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila il 27/6/2001, con la quale T. C., C. M.P., Z. T. e V. F. erano stati assoltidal reato di cui all’articolo 595 c.p. [1] per aver offeso la reputazione di D.S. S. affermando falsamente nel corso del giudizio ecclesiastico, promosso da V. contro la D.S., che quest’ultima era affetta da disturbi psichici e mentali.

Proponeva ricorso la P.C. D.S. sostenendo che la prova del reato era contenuta nei verbali della causa ecclesiastica per annullamento del matrimonio.

Proprio dalla lettura degli indicati atti aveva appreso che gli imputati la avevano accusata di essere affetta da disturbi mentali.

Lamentava che la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, rifiutando così di sentire i testimoni presenti alle dichiarazioni, e di acquisire i verbali della causa davanti al Tribunale ecclesiastico.

Le censure sono fondate.

Va chiarito in via preliminare che i rapporti fra l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano e quello della Chiesa Cattolica, hanno il loro fondamento, rispettivamente, per la Repubblica Italiana nei principi sanciti dalla Costituzione, ed in particolare nell’art. 7, e per la Santa Sede nelle dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, circa la libertà religiosa ed i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché nelle regole stabilite dal diritto canonico.

In particolare lo Stato Italiano con la legge 25/3/1985 n. 121, ha ratificato l’accordo, firmato a Roma il 18/2/1984, con il quale la Santa Sede e lo Stato hanno regolato aspetti particolari, in modo da evitare possibili interferenze o condizionamenti, all’attività di culto posta in essere da sacerdoti, diaconi o religiosi ed alla funzione giurisdizionale della Chiesa Cattolica.

Al di la dai punti regolati dall’indicata legge, deve ritenersi che i due soggetti hanno riconosciuto, l’impossibilità di reciproca interferenza tra le norme del diritto canonico dedicate soprattutto al foro interno, e quindi alla personale e responsabile accettazione di ciascun fedele, e quelle che regolano la vita dell’intera comunità nazionale cui sono tenuti tutti i cittadini indipendentemente dal credo religioso da loro seguito.

La Chiesa Cattolica a norma degli artt. 2 e 3 della legge 121/85, ha piena libertà di svolgere la propria missione pastorale, educativa, di evangelizzazione e di santificazione, e di organizzarla come ritiene più opportuno.

All’art. 4 comma 4 è previsto che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

Successivamente all’art. 8 sono regolati e riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico ed in particolare al comma 2 è stabilito che: le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di Appello competente quando questa accerti: (omissis) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Così precisati i rapporti fra Stato e Chiesa nella materia che riguarda la presente controversia è opportuno osservare nel merito che, la D.S. ha chiesto di provare in un giudizio penale davanti al giudice italiano, il fatto consistente nell’aver il T. e gli altri querelati, affermato nel corso di un procedimento per l’annullamento di matrimonio, svoltosi davanti al giudice ecclesiastico, che ella era affetta da disturbi psichici.

Indipendente dalla veridicità del fatto da accertare e dalla sua rilevanza sul piano penale, deve ritenersi che la D.S. aveva pieno diritto ad ottenere l’accertamento dei comportamenti indicati in querela.

Infatti, la richiesta di copia degli atti del procedimento giurisdizionale, non può essere considerata in alcun modo interferenza nella libertà di decisione del giudice ecclesiastico, dato che essa non si riferisce all’oggetto della controversia (risoluzione del vincolo matrimoniale), ma a dichiarazioni fatte da persone chiamate a testimoniare, che in astratto potrebbero integrare fattispecie di reati.

Ne l’autorità ecclesiastica avrebbe potuto eccepire il vincolo del segreto attinente al processo canonico, dato che, trattandosi di un procedimento tendente ad una sentenza, destinata ad avere efficacia nell’ordinamento italiano, a norma dell’art. 8 della citata legge, i verbali non potevano essere considerati segreti, in quanto al procedimento per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, andavano applicate norme non difformi ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e quindi l’istruttoria non poteva essere nascosta alla parte convenuta.

La conoscenza dei verbali doveva essere considerata garanzia essenziale per le parti nel processo canonico, come strumento fondamentale per l’espletamento del diritto di difesa, e doveva essere ritenuta, il solo elemento utile per verificare, al momento della dichiarazione di efficacia della sentenza canonica, l’applicazione durante l’iter processuale dei principi fondamentali vigenti nel nostro ordinamento.

La richiesta di acquisizione dei verbali in copia non costituiva quindi ne interferenza in un procedimento di altro ordinamento giuridico, ne tanto meno sindacato nel merito della decisione assunta dal tribunale ecclesiastico.

Essa andava espletata, in adempimento dell’art. 156 c.p.p. al comma 1°, nella parte in cui stabilisce che le persone indicate negli artt. 200 e 201 c.p.p. devono consegnare all’autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, ed ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione etc..

Ovviamente, non sussiste alcuna inutilizzabilità di eventi copie dei verbali acquisiti direttamente dalla parte ricorrente.

Essi vanno verificati nella loro attendibilità e conformità all’originale nei modi e nelle forme previste dal codice di rito per qualsiasi documento di cui non sia certa la provenienza e l’autenticità.

Per quanto riguarda la prova testimoniale, va valutata attentamente l’esclusione degli ecclesiastici per le informazioni di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

La norma contenuta nel comma 4 dell’art. 4 della legge 25/3/1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto a ragione del proprio ministero.

Essi, pertanto possono legittimamente astenersi dal testimoniare a norma dell’art. 200 lett. a) c.p.p., e se chiamati a riferire all’autorità giudiziaria possono, senza incorrere nel reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento, fornire notizie incomplete, al fine di non rivelare comportamenti o atti, che abbiano un particolare significato nell’ambito della Fede religiosa, e dei quali siano venuti a conoscenza esclusivamente per l’esercizio del loro ministero (v. Cass. sez. V 3/5/2001 n. 27656).

Da ciò si deduce che non vi è una incapacità o un divieto assoluto degli ecclesiastici a testimoniare, ma è loro conferito il diritto di astenersi, per i fatti conosciuti a cagione dell’esercizio del loro ministero.

Il giudice pertanto non può escludere dalla lista dei testimoni automaticamente qualsiasi ecclesiastico, ma deve, dopo averlo convocato, avvertirlo della facoltà di astenersi stabilita dal combinato disposto dell’art. 200 c.p.p. e dell’art. 4 della legge 121/1985.

Nel caso in esame, in particolare, l’ecclesiastico del quale è stata chiesta la testimonianza è la persona che ha esercitato le funzioni di giudice delegato all’istruzione, nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, quindi non appare del tutto pacifico che le notizie richieste siano state da lui acquisite come ministro del culto.

La funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti ma rientra nell’ambito delle attività laiche, che vengono esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali.

In altri termini, può dirsi che lo svolgimento istruttorio del processo ecclesiastico rientra nelle attività strumentali dell’ordinamento giuridico canonico, tendenti verso l’affermazione di principi religiosi, non integra esercizio di quell’attività che distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro del culto.

In ogni caso l’eventuale segreto professionale, non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito dal sacerdote allorchè la deposizione che gli viene richiesta, per aspetti particolari, possa incidere su fatti, comportamenti o notizie, acquisiti attraverso l’intreccio dell’attività di giudice delegato all’istruzione con quella di ministro del culto.

Nessun vincolo o divieto a testimoniare può invece essere sollevato per chi ha svolto funzioni di cancelliere o notaio o di chi in altra veste è stato presente o ha avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova.

L’ambito ecclesiale, nel quale il fatto si sarebbe verificato non lo copre da segreto nell’ambito dell’ordinamento italiano.

L’eventuale segreto previsto dal codice canonico, ha rilevanza nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Santa Sede, e quindi la sua violazione può eventualmente essere considerata in quell’ordinamento non conforme alle regole della Fede religiosa, ma non assume rilevanza nell’ordinamento processuale italiano, che limita il segreto professionale a quello di ufficio ai casi previsti dall’art. 200 e 201 c.p.p.

Deve aggiungersi che a norma dell’art. 197 c.p.p., l’ufficio di testimone è incompatibile con quello di giudice, pubblico ministro o ausiliario, nello stesso procedimento, non già in altro, nell’ambito di un diverso ordinamento giuridico.

Non pare neanche rilevante l’eventuale incompatibilità della G., per aver difeso il V. in altra causa.

Deve pertanto ritenersi ingiustificato il rigetto della richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, formulata dal Procuratore della Repubblica e dalla D.S., e viziata la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso la possibilità di acquisire qualsiasi mezzo di prova.

Il ricorso della D.S. va quindi accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.

Roma, 12/3/2004.