Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Maggio 2004

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

Corte di Cassazione. Sezione Lavoro.
Sentenza 29 aprile 2003, n. 12739: “Case di cura gestite da Congregazioni religiose e pagamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari”.

La Corte Suprema di Cassazione. Sezione Lavoro.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo MILEO
Presidente
Dott.Michele DE LUCA
Rel. Consigliere
Dott. Fernando LUPI
Consigliere
Dott. Pietro CUOCO
Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO
Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASA CURA INTERNAZIONALE “SALVATUR MUNDI” COGREGAZIONE SUORE DIVIN SALVATORE, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31976/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/10/00 R.G.N. 62291/94
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l’Avvocato BELLINI VITO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D’ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 2 maggio 1994, che aveva rigettato la domanda proposta, contro l’INPS, dalla Casa di cura internazionale “Salvator mundi” – Congregazione Suore Divin Salvatore, per ottenere declaratoria del proprio diritto all’esonero dal pagamento di contributi alla Cassa unica assegni familiari – CUAF (ai sensi dell’art. 23 bis, introdotto dalla legge n. 33 del 1980, in sede di conversione del decreto legge n. 663 del 1979) – per il periodo successivo al provvedimento in data 13 ottobre 1992, asseritamente illegittimo, di revoca del beneficio – in base al rilievo che la Casa di cura esercitava “attività ospedaliera e di prestazioni specialistiche in convenzione USL”, cioè una “attività imprenditoriale vera e propria” – volta alla “produzione di servizi, consistenti nella prestazione di assistenza, vitto e alloggio ai degenti, dietro pagamento di rette (con utili di esercizio, ammontanti, nel solo anno 1992 ad oltre lire 700.000.000: cfr. stato patrimoniale al 31 dicembre 1992 in atti)” – mentre era “irrilevante (…..) la concreta realizzazione di utili ovvero la loro destinazione per le finalità istituzionali dell’ente”, cioè al “raggiungimento delle finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione” e, peraltro, non era stata provata la corresponsione ai dipendenti di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni familiari.
Avverso la sentenza d’appello, la soccombente Casa di cura internazionale “Salvator mundi” – Congregazione Suore Divin Salvatore propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.
L’istituto intimato resiste con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7 legge 11 giugno 1974, n. 252, 23 bis legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto – legge n. 663 del 1979), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – la Casa di cura internazionale “Salvator mundi” – Congregazione Suore Divin Salvatore censura la sentenza impugnata per averle negato l’esonero dal pagamento di contributi alla Cassa unica assegni familiari – CUAF (ai sensi dell’art. 23 bis, introdotto dalla legge n. 33 del 1980, in sede di conversione del decreto – legge n. 663 del 1979, cit.), sebbene la Casa di cura fosse “bene strumentale rispetto al raggiungimento delle finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione” – siccome riconosce, esplicitamente, lo stesso Tribunale – e non perseguisse, comunque, fini di lucro – ancorché svolgesse attività di natura imprenditoriale, limitandosi a coprire i costi con i ricavi – mentre il concorrente requisito – per l’accesso al beneficio – della corresponsione ai dipendenti di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni familiari non era stato mai contestato dall’INPS – o lo era stato, comunque, tardivamente ed irritualmente – e, peraltro, l’attuale ricorrente, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva dedotto e documentato (produzioni sub 3, 3 bis, 4, 4 bis) il possesso dello stesso requisito.
Il ricorso non é fondato.

2. Invero il beneficio dell’esonero dal pagamento di contributi alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) é previsto (dall’art. 23 bis, introdotto dalla legge n. 33 del 1980, in sede di conversione del decreto – legge n. 663 del 1979, cit.) – innovando rispetto al regime precedente (vedi Cass. n. 11244/95) – in favore dei datori di lavoro – esercenti, istituzionalmente, le attività indicate contestualmente (erogazione di prestazioni del Servizio sanitario nazionale e di assistenza sociale) – che, a prescindere dalla natura imprenditoriale, non abbiano fini di lucro – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 2114/2000 ed, ivi, richiami delle sentenze n. 9734/95, 5766, 3353/94, 10826/88 ed, in genere, della giurisprudenza consolidata in tema di “separatezza fra i concetti di fine di lucro e quello di impresa”) – purché assicurino ai propri dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni familiari.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse dalla Casa di cura ricorrente.

3. Infatti la sentenza impugnata ha accertato che la Casa di cura ricorrente non solo esercita l’attività imprenditoriale vere e propria volta alla “produzione di servizi, consistenti nella prestazione di assistenza, vitto e alloggio ai degenti, dietro pagamento di rette” – ma produce, altresì, “utili di esercizio, ammontanti, nel solo anno 1992, ad oltre lire 700.000.000: cfr. stato patrimoniale al 31 dicembre 1992 in atti”.
Tanto basta per rigettare il ricorso – attesa l’accertata produzione effettiva di “utili di esercizio” a prescindere dalla questione se, ad integrare i fini di lucro, sia “sufficiente, l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio” (vedi Cass. n. 97/2001).
Infatti, non rileva in contrario – siccome ha, correttamente, ritenuto il Tribunale – la destinazione degli stessi utili della Casa di cura al “raggiungimento delle finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione”.
Peraltro il prospettato accertamento di fatto non risulta investito da specifiche censure, sotto l’unico profilo – deducibile in sede di legittimità – del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

4. Infatti la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo l’orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Lungi dal denunciare un vizio siffatto, la ricorrente prospetta – inammissibilmente – una ricostruzione diversa dei medesimi fatti.
Tanto basta per rigettare il ricorso – come é stato anticipato – e risulta, di conseguenza, superfluo lo scrutinio di fondatezza delle censure della Casa di cura ricorrente, che investono la sentenza impugnata, laddove questa ritiene non provata la corresponsione ai dipendenti di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni familiari.
5. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositata in Cancelleria in data 1° settembre 2003