Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Aprile 2004

Convenzione 28 giugno 1958

Organizzazione delle nazioni Unite.
Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni. Ginevra, 28 giugno 1958.

(resa esecutiva in Italia con L. 6 febbraio 1963, n. 405)

1. – Ai fini della presente convenzione, il termine “discriminazione” comprende:

a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità di trattamento in materia d’impiego o di professione;

b) ogni altra distinzione, esclusione o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamenti in materia d’impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.

Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.

Ai fini della presente convenzione, le parole “impiego” e “professione” comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.

(omissis)