Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Aprile 2004

Proposta di direttiva 07 gennaio 2000

Consiglio dell’Unione europea. Proposta di direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 7 gennaio 2000.

(Da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee”, n. C 116 E/56 del 24 aprile 2000)

Il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

in considerazione di quanto segue:

(1) Il trattato sull’Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione ancora più stretta tra i popoli d’Europa.

(2) L’Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, l’Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.

(3) Il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(4) L’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

(5) Il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare il più presto possibile proposte di attuazione dell’articolo 13 del trattato per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(6) Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo di Vienna dell’11 dicembre 1998, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.

(7) La discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l’obiettivo di sviluppare l’Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(8) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo.

(9) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l’origine etnica dovrebbero andare al di là dell’accesso all’occupazione dipendente e al lavoro autonomo e coprire ambiti quali l’istruzione, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le prestazioni sociali, l’accesso e la disponibilità di beni e servizi.

(10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su razza o origine etnica nei settori in cui si applica la presente direttiva deve pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione deve applicarsi anche ai cittadini dei paesi terzi. Il divieto non deve applicarsi alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

(11) Le molestie a motivo di razza o origine etnica contro una persona o un gruppo di persone tali da produrre un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.

(12) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.

(13) Una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all’origine razziale o etnica costituisce una effettiva qualificazione professionale.

(14) Le vittime di discriminazione a causa della razza e dell’origine etnica devono disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche deve essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.

(15) L’efficace attuazione del principio di parità richiede un’adeguata protezione giuridica nelle cause civili contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova.

(16) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.

(17) Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle professioni o delle organizzazioni di categoria, eventualmente contrastanti col principio della parità di trattamento, siano dichiarati nulli e privi di effetto o modificati.

(18) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo tra le partì sociali per affrontare e combattere diverse forme di discriminazione sul luogo di lavoro.

(19) La protezione contro la discriminazione basata sulla razza o l’origine etnica sarà di per sé rafforzata dall’esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo indipendente incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(20) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L’attuazione della presente direttiva non deve servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(21) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

(22) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell’impatto dell’azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

ha adottato la presente direttiva:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dall’origine etnica.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai finì della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1

a) una discriminazione diretta si dà quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un’altra è, è stata o sarebbe trattata a causa della sua razza od origine etnica.

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi negativamente su una persona o su un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari.

3. Le molestie contro una persona o un gruppo di persone a causa della razza o dell’origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole in uno dei settori di cui all’articolo 3 costituiscono una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3

Campo di applicazione

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica:

a) alle condizioni di accesso all’impiego, al lavoro autonomo e all’occupazione, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal settore o ramo d’attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione:

b) all’accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione;

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese la fine del rapporto e le retribuzioni;

d) all’affiliazione e alla partecipazione attiva a un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

e) all’assistenza e alla previdenza sociale;

f) ai benefici sociali;

g) all’istruzione, comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dell’insegnamento, all’organizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica;

h) all’acceso e alla fornitura di beni e servizi.

Articolo 4

Qualificazioni professionali effettive

In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all’origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative o per il contesto nel quale esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.

Articolo 5

Azione positiva

La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare misure intese a prevenire o compensare gli svantaggi che subisca un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.

Articolo 6

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai fini di garantire la parità di trattamento, di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZO DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 7

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

Vittimizzazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo o a un’azione legale di qualsiasi genere volta a ottenere l’esecuzione del principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite su tutto il loro territorio e in particolare presso gli organi preposti all’istruzione e alla formazione professionale, nonché nei luoghi di lavoro.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

Articolo 11

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, compreso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, delle ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere a livello appropriato, compreso a livello d’impresa, accordi che fissino regole anti discriminatorie nei settori di cui all’articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

CAPO III

ORGANISMI INDIPENDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 12

Organismi indipendenti

1. Gli Stati membri prevedono la costituzione di uno o più organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie indipendenti incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano, tra le loro funzioni, quella di ricevere e dare seguito alle denunce inoltrate da singoli in materia di discriminazione a causa della razza o dell’origine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla discriminazione basata sulla razza o l’origine etnica e di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale tipo di discriminazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Ottemperanza alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari ai principi della parità di trattamento siano abrogati;

b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza finì di lucro e nelle norme che disciplinano le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all’articolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Relazione

Entro due anni dalla data di cui all’articolo 15 gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.