Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Aprile 2004

Raccomandazione 05 febbraio 1992, n.1178

Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1178/1992 dell’Assemblea parlamentare relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi, 5
febbraio 1992.

1. L’Assemblea è preoccupata per certi problemi legati alle attività di sette e di nuovi movimenti religiosi.

2. E’ stata allarmata da diverse associazioni e famiglie che si ritengono vittime dei comportamenti delle sette.

(omissis)

5. Ritiene che la libertà di coscienza e di religione garantita dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo renda inopportuno il ricorso ad una ulteriore legislazione per le sette, che rischiava di arrecare danno a questo diritto fondamentale e alle religioni tradizionali.

6. E’ tuttavia dell’avviso che le misure educative, come pure quelle legislative e altre, dovrebbero essere prese per fare fronte ai problemi posti da certe attività di sette o di nuovi movimenti religiosi.

7. A questo fine, l’Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri d’invitare gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad adottare le misure seguenti:

i. Il programma del sistema generale d’informazione dovrà comprendere un’informazione concreta ed obiettiva sulle religioni maggiori e le loro principali varianti, sui principi dello studio comparativo delle religioni e sull’etica e i diritti personali e sociali;

ii. Dovrà anche essere largamente diffusa presso il grande pubblico un’informazione supplementare equivalente, sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi. Dovrebbero essere creati degli organismi indipendenti per raggruppare e diffondere questa informazione;

iii. Dovrà essere adottata, se non esiste già, una legislazione per accordare la personalità giuridica alle sette e ai nuovi movimenti religiosi debitamente registrati, così come a tutti i gruppi usciti dalla setta madre;

iv. Al fine di proteggere i minori e di prevenire i casi di sequestro o di trasferimento all’estero, gli Stati membri che non l’hanno ancora fatto dovrebbero ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di sorveglianza dei bambini e del ripristino della sorveglianza dei bambini (1980), e adottare una legislazione permettendole di essere effettiva;

v. La legislazione vigente sulla protezione dei bambini dovrà essere applicata più rigorosamente. Inoltre i membri di una setta devono essere informati che hanno il diritto di lasciarla;

vi. Le persone impiegate dalle sette dovranno essere dichiarate presso gli organismi sociali garantendo loro una copertura sociale, e una tale copertura sociale dovrà essere prevista per coloro che decidono di lasciare le sette.