Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Aprile 2004

Risoluzione

Parlamento europeo. Risoluzione sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri.

(Da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” del 27 ottobre 1997)

Il Parlamento europeo,

visto il simposio organizzato dalla sua commissione giuridica e per i diritti dei cittadini il 21 e 22 giugno 1995 sui rapporti tra il diritto comunitario, il diritto internazionale e il diritto costituzionale degli Stati membri.
visto il “progetto di trattato di Amsterdam” del 19 giugno 1997
visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A4-0278/97),
considerando che la Comunità europea è una comunità di diritto che deve essere basata su chiari principi di separazione dei poteri
considerando che una completa ed efficace tutela giudiziaria dei diritti fondamentali costituisce una caratteristica essenziale di qualsiasi comunità di diritto,
ricorda che il diritto dell’Unione europea costituisce un ordinamento giuridico autonomo e richiama pertanto la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo alla preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale;
ricorda che il principio della separazione dei poteri costituisce un elemento essenziale del diritto costituzionale degli stati membri dell’Unione e che pertanto qualsiasi trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione deve essere accompagnato dall’attribuzione di poteri al Parlamento europeo in quanto espressione diretta della volontà dei popoli che compongono l’Unione europea;
ricorda che, per questa sua autonomia, nessuna disposizione nazionale, di qualunque natura sia, può essere preminente rispetto al diritto comunitario, se non si vuole togliere allo stesso il carattere di diritto comunitario e mettere in discussione la stessa base giuridica della Comunità;
ricorda che “preminenza” del diritto comunitario secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee significa inapplicabilità di qualsiasi norma nazionale contraria al diritto comunitario;
rileva che ogni singolo giudice nazionale ha il dovere di non applicare qualsiasi norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario;
sottolinea la grande importanza del procedimento di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 177 del trattato CE ai fini dell’effettiva realizzazione della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale e pone con forza l’accento sulla giurisprudenza CILFIT, in cui sono stati fissati i criteri per l’obbligo da parte dei giudici nazionali di deferire una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee;
ricorda che a seguito della giurisprudenza Foto-Frost i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle i9stituzioni comunitarie e che ne risulta rafforzata la concezione secondo cui spetta unicamente alla Corte di giustizia delle Comunità europee statuire in merito al carattere vincolante del diritto comunitario; ricorda in tale contesto la competenza esclusiva della Corte di giustizia, derivante dagli articoli 164-188 e 219 del trattato CE, a giudicare in via definitiva circa la portata dei compiti e delle competenze trasferiti alle istituzioni comunitarie;
richiama l’attenzione sull’importanza dell’articolo 177, paragrafo 3 del trattato CE, quale mezzo per garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri; sottolinea che anche i giudici nazionali di supremo grado debbono sottoporre problemi di diritto comunitario alla Corte di giustizia delle Comunità e rispettarne le sentenze pronunciate in via pregiudiziale;
è preoccupato per gli sviluppi che si registrano in taluni settori delle magistrature nazionali, che stanno esaminando la possibilità, contraria al diritto comunitario, di sindacare il diritto comunitario derivato;
afferma che rientra nella logica del diritto comunitario che, per quanto attiene al potere giudiziario soltanto la Corte di giustizia delle Comunità possa deliberare in modo vincolante sull’interpretazione e l’applicazione del diritto comunitario;
accoglie con favore la conferma indiretta della preminenza del diritto comunitario fornita dal punto 2 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità figurante nel progetto di trattato di Amsterdam, da allegarsi al trattato CE;
chiede inoltre che la preminenza del diritto comunitario venga sancita direttamente nel trattato CE stresso;
afferma che, nella misura in cui vengano trasferite alle istituzioni dell’Unione competenze che incidono sulla sovranità, tali trasferimenti devono comportare il riconoscimento del fatto che l’Unione assume competenze sovrane che non sono più nell’ambito esclusivo degli Stati, per cui i tribunali nazionali non possono modificare le decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nell’ambito delle loro competenze;
chiede una chiara soluzione, sancita nel trattato CE, del rapporto tra diritto internazionale e diritto comunitario nel senso di una parificazione della CE con gli Stati nazionali; ciò significa che il diritto internazionale non vige direttamente ma soltanto dopo la dichiarazione della sua applicabilità mediante un atto giuridico interno della CE ovvero dopo la trasformazione del suo contenuto in atti giuridici del diritto comunitario;
chiede che, a lungo termine, il rapporto con il diritto tradizionale sia disciplinato anche per il secondo e il terzo pilastro, quindi per l’Unione nel suo insieme, corrispondentemente alle soluzioni che dovranno essere elaborate per il primo pilastro;
chiede una modifica del trattato UE che attribuisca personalità giuridica all’Unione europea;
è del parere che l’articolo L, lettera c), del TUE, nella versione che dovrebbe essere inserita nel trattato di Amsterdam, vada interpretato come un mandato conferito alla Corte di giustizia nell’ambito delle attività della Comunità europea, in modo che la protezione dei diritti umani da parte della Corte di giustizia sia almeno pari a quella di qualsiasi giurisdizione costituzionale nazionale, entro i limiti di competenza della Corte; questa protezione dei diritti fondamentali deve valere anche nell’ambito di attività dell’Unione europea;
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai parlamentari degli stati membri, alla Corte di giustizia delle Comunità europee e a tutti i supremi organi giurisdizionali degli Stati membri.