Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Aprile 2004

Dichiarazione/i 12 aprile 1989

Parlamento europeo. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 12 aprile 1989.

Disposizioni generali

1. – (Dignità) – La dignità umana è inviolabile.

2. – (Diritto alla vita). – Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

3. – (Uguaglianza di fronte alla legge). 1. Nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.

2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.

(omissis)

4. – (Libertà di pensiero). – Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

5. – (Libertà di opinione e di informazione). -1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.

2. L’arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

7. – (Tutela della famiglia). – La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.

10. – (Libertà di riunione). – Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.

11. – (Libertà di associazione). – 1. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d’iscriversi ad essi.

2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un’associazione, purché quest’ultima non sia illegale.

16. – (Diritto all’istruzione). – Chiunque ha diritto a un’istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità
L’insegnamento è libero.
È assicurato il diritto dei genitori dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

22. – (Pena capitale). – La pena capitale è abolita.

Disposizioni finali

26. – (Limiti). – I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

27. – (Livello di protezione). – Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.