Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Aprile 2004

Convenzione 19 novembre 1996

Consiglio d’Europa. Convenzione per la tutela sui diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in ordine alle applicazioni della biologia e della medicina, 19 novembre 1996.

Capitolo I – Disposizioni generali

1. – (Finalità e obiettivo). – Le Parti aderenti alla presente Convenzione tuteleranno la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiranno a ciascuno, senza discriminazioni, il rispetto per la loro integrità e per gli altri diritti e libertà fondamentali con riferimento agli interventi di biologia e di medicina.

2. – (Primato dell’essere umano). – L’interesse e il benessere dell’essere umano prevarranno rispetto al semplice interesse della società e della scienza.

Capitolo II – Consenso

5. – (Norma generale). – Nessun intervento può essere eseguito in campo sanitario senza il consenso libero e informato della persona che vi si deve sottoporre.

A questa persona deve essere fornita una informazione adeguata riguardo sia allo scopo sia alla natura dell’intervento così come riguardo alle conseguenze e ai rischi dello stesso.

La persona coinvolta può liberamente revocare il proprio consenso in ogni momento.

6. – (Tutela degli incapaci). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 20, nessun intervento può essere eseguito su una persona legalmente incapace, se non per un suo beneficio diretto.

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità per prestare il proprio consenso ad un intervento, quest’ultimo non può essere eseguito senza l’autorizzazione del legale rappresentante del minore, o di un’autorità o di una persona designata dalla legge.
Il consenso dei minori sarà considerato un fattore sempre più determinante in proporzione alla loro età e al loro grado di maturità.

3. Quando, secondo la legge, un maggiorenne non ha, per un handicap mentale, una malattia o altro simile motivo, la capacità di prestare il proprio consenso ad un intervento, quest’ultimo non potrà essere eseguito senza l’autorizzazione del legale rappresentante dell’incapace, o di un’autorità o di una persona o istituzione designata dalla legge
La persona che sta per sottoporsi all’intervento, sarà, per quanto possibile, coinvolto nella procedura per ottenere il consenso.

(omissis)

7. – (Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale). – Chi soffra di un disturbo mentale grave non può essere, senza il suo consenso, sottoposto ad un intervento funzionale al trattamento del disturbo sofferto se non quando la mancanza di tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e salve comunque le condizioni di tutela previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo così come delle vie di ricorso.

8. – (Situazione di emergenza). – Qualora, a motivo di una situazione di emergenza, non si possa ottenere il dovuto consenso, può essere eseguito immediatamente qualunque intervento medico indispensabile per il bene della salute dell’interessato.

9. – (Volontà previamente espresse). – Si terrà conto delle volontà previamente espresse in relazione a un intervento medico da parte di un paziente che non sia, al momento dell’intervento, in grado di esprimere le proprie volontà.

Capitolo IV – Genoma umano

11. – (Non discriminazione). – È vietata ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico.

12. – (Test genetici predittivi). – Non potranno essere eseguiti test predittivi di malattie genetiche o che consentano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di svelare una predisposizione o una suscettibilità genetica ad una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e con riserva di un apposito consiglio genetico (1).

13. – (Interventi sul Genoma umano). – Un intervento avente per oggetto di modificare il Genoma umano non può essere eseguito se non per ragioni di prevenzione, diagnostiche o terapeutiche e soltanto se esso non ha la finalità di introdurre una modificazione nel Genoma della discendenza.

14. – (Divieto di selezione del sesso). – Non è ammessa l’utilizzazione di tecniche di assistenza medica alla procreazione per scegliere il sesso del nascituro, a meno che non si tratti di evitare una grave malattia ereditaria legata al sesso.

Capitolo V – La ricerca scientifica

18. – (La ricerca sugli embrioni in vitro). – La legge, qualora ammetta la ricerca sugli embrioni in vitro, deve assicurare una adeguata protezione dell’embrione.

Capitolo VII – Divieto di lucro ed utilizzazione di una parte del corpo umano

21. – (Divieto di lucro). – Il corpo umano e le sue parti non devono essere, come tali fonte di lucro.

22. – (Utilizzazione di una parte del corpo umano). – Quando una parte del corpo umano sia stata prelevata nel corso di un intervento, essa non può essere conservata ed utilizzata per uno scopo diverso da quello per il quale è stata prelevata se non in conformità di adeguate procedure di informazione ed acquisizione del consenso.