Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Marzo 2004

Sentenza 16 aprile 1997

Tribunale del lavoro di Liegi. Sentenza 16 aprile 1997.

(Traduzione a cura della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova)

CASO DI:

THIRY Emmanuel, domiciliato a 4600 VISE, rue de Mons 112, attore, intervenuto di persona assistito da M. DELVENNE, delegato ai sensi dell’articolo 728 del Codice Giudiziario,

CONTRO:

ENTE NAZIONALE DI COLLOCAMENTO (O.N.E.M.), organo pubblico avente sede amministrativa a 1000 Bruxelles, Boulevard de l’Empereur 7, convenuto, assistito da M. BAUDINET, avvocato in Liegi rappresentato da M. THERER, in sostituzione del summenzionato collega;

Viste le leggi riguardanti l’uso delle lingue nelle faccende giudiziarie;

Visti i documenti della procedura archiviati al termine del dibattimento del 12 marzo 1997;

Esaminata la richiesta pervenuta in data 11 dicembre 1995 alla cancelleria del Tribunale del Lavoro di Liegi con la quale si richiede l’appello contro la decisione dell’Ente Nazionale di Collocamento notificata il 30 novembre 1995;

Considerate le conclusioni delle parti in causa;

Avendo udito i chiarimenti dell’attore nonché il parere del convenuto nelle loro affermazioni e dichiarazioni all’udienza del 12 marzo 1997;

Avendo preso atto delle osservazioni scritte della signora Christine JULEN, sostituto del revisore contabile del lavoro, osservazioni archiviate dopo la chiusura del dibattimento all’udienza del 12 marzo 1997;

I. OBIETTIVO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento deferito al tribunale è volto alla revoca della decisione amministrativa notificata il 30 novembre 1995 secondo cui l’attore è escluso dal diritto al sussidio di disoccupazione dal 31 maggio 1995 (articoli 44 e 45 del Decreto Reale del 25/11/91) e dai vantaggi del sussidio di disoccupazione dal 4 dicembre 1995 per un periodo di 8 settimane (articolo 154).

II. AMMISSIBILITÀ

L’appello è stato richiesto 1’8 dicembre 1995 a mezzo lettera raccomandata; è da considerarsi ammissibile in quanto richiesto nel modo e nei termini previsti dalla legge.

III. I FATTI

M. THIRY riceve il sussidio di disoccupazione dal 23 ottobre 1992 in qualità di capofamiglia.

Il 31 maggio 1995, M. THIRY riceve un controllo mentre sta lavorando quale volontario per l’A.S.B.L. [nota: forse una sigla per definire qualsiasi società non lucrativa] TESTIMONI DI GEOVA.

Il 12 luglio 1995 l’O.N.E.M. riceve una richiesta per poter lavorare come volontario, solo di sabato, per l’A.S.B.L. TESTIMONI DI GEOVA, dal 31 maggio 1995 al 31 novembre 1995, lavoro consistente nella manutenzione e pulizia del luogo di adorazione e dell’ambiente.

Il 18 luglio 1995 1’O.N.E.M. concede l’autorizzazione a svolgere questo lavoro volontario.

L’8 settembre 1995, 1’O.N.E.M. convoca M. THIRY per un’audizione che ha luogo il 23 settembre 1995.

Il 30 novembre 1995 1’O.N.E.M. prende la decisione oggetto della contestazione.

IV. VALUTAZIONE

L’articolo 45 del Decreto Reale del 25/11/91 stabilisce che tutte le attività svolte a favore di terzi sono da considerarsi, fino a prova contraria, volte a procurare una retribuzione o un vantaggio materiale al lavoratore.

L’articolo 18 del Decreto Ministeriale del 26 novembre 1991 integra questa disposizione provvedendo uno specifico schema di attività esercitate a favore di una A.S.B.L. Il disoccupato può, previa autorizzazione dell’ufficio di collocamento, svolgere un’attività volontaria e non retribuita a favore di un’A.S.B.L. se detta attività è stata previamente dichiarata all’ufficio di collocamento.

In assenza di tale dichiarazione, il disoccupato perde il diritto ai benefici a meno che adempie alle seguenti condizioni aggiuntive:

L’attività è svolta nel tempo libero e non può essere integrata nel quadro giornaliero degli scambi economici di beni e servizi.

Il disoccupato deve provare che l’attività non gli ha procurato una retribuzione o un vantaggio materiale.

Nella fattispecie, l’attore è stato trovato a falciare l’erba e a provvedere alla manutenzione del viottolo della proprietà appartenente all’A.S.B.L. TESTIMONI DI GEOVA, 95 rue de Berneau a VISE. Stando a una dichiarazione rilasciata dall’ A.S.B.L., il lavoro consisteva in un’attività della durata stimabile in 45 minuti.

L’attore ha spiegato che era in possesso della sua carta di controllo, ma che in perfetta buona fede, non l’aveva depennata.

Il disoccupato, come chiunque altro, ha il diritto di impegnarsi in attività sociali per evitare di essere emarginato dalla società, cosa questa contraria agli obiettivi dei regolamenti che concedono i benefici di disoccupazione.

Nel contesto di un’attività sociale, il disoccupato ha il diritto di praticare certe attività purché non siano comunemente riconosciute come attività correlate a scambi economici.

Va anche ammesso che, il fatto stesso di appartenere a un’associazione o a un gruppo, implica necessariamente certe attività alle quali l’aderente deve partecipare; lo scopo di queste attività d’altra parte non deve rientrare nel quadro degli scambi economici.

Nella fattispecie, il disoccupato è un membro della chiesa dei TESTIMONI DI GEOVA e in quanto tale, considera un dovere partecipare alle attività di questa organizzazione, attività che comunque non hanno finalità economiche.

Il fatto di tagliare l’erba attorno al locale che frequenta gli permette di inserirsi nella vita sociale per mezzo di un’attività scevra di risvolti economici.

Ragionare in maniera diversa significherebbe costringere i disoccupati a divenire semplici consumatori nella società e non protagonisti il che sarebbe contrario alla dignità umana.

PER QUESTE RAGIONI,

Il tribunale, dopo aver dovutamente ascoltato le parti in causa e dietro raccomandazione scritta non autenticata del Pubblico Ministero,

Dichiara che l’appello è accettabile e fondato,

Annulla, a tutti gli effetti, la decisione contestata che era stata presa,

Ordina al convenuto di pagare i costi dovuti.

Giudicato da

MM. Martine STEINER, Giudice e presidente della giuria;

Fernand VAN OOSTERZEE, giudice popolare nominato come datore di lavoro;

Maggy CARPENTIER, giudice popolare nominata come salariata;

e pronunciata in francese all’udienza pubblica tenuta nella seconda aula del Tribunale del Lavoro di Liegi, il mercoledì 16 aprile 1997, dalla stessa persona, coadiuvata dal cancelliere M. Anita BRITTE