Sentenza 11 giugno 1998
Tribunale del lavoro del distretto giudiziario di Anversa. Sentenza 11 giugno 1998.
Pres. F. Stratmans, De Sutter Lucien c. Ufficio Nazionale del Lavoro.
(omissis)
Il Tribunale pronuncia la seguente sentenza
(omissis)
2. I fatti:
Il querelante riceve l’indennità di disoccupazione già da diverso tempo.
Il 30/9/97 ha chiesto l’autorizzazione di svolgere un’attività volontaria e non rimunerata per l’a.s.b.l. Opera di istruzione biblica pur continuando a ricevere l’indennità di disoccupazione. Il querelante effettuerebbe il lavoro in momenti non stabiliti in anticipo. L’attività consisterebbe nel dare una mano nei lavori di ristrutturazione di una sala di riunione, di pavimentazione ed elettricità e in cose nelle quali il querelante è competente.
Il 30.10.1997 un ispettore è andato a vedere la sala dei Testimoni di Geova. E’ risultato che la sala aveva bisogno di una finitura interna. I lavori di demolizione erano terminati e la sala era un grande cantiere. Momentaneamente non vi si potevano tenere adunanze e le adunanze hanno luogo in un’altra sala. Per la demolizione, il restauro e la ristrutturazione la comunità dei Testimoni di Geova fa assegnamento sulla collaborazione dei suoi membri. Non era stato affatto previsto un imprenditore per i lavori. Tutto sta quindi all’abilità dei fedeli e non vi si può intromettere nessun non credente. E difficile stabilire il numero medio delle persone che lavorano nel cantiere. La stima è 20-30. Il più delle volte si lavora nel cantiere nei fine settimana, dato che la maggior parte dei volontari esercitano un lavoro a pieno tempo durante la settimana e devono dedicare certe sere allo studio biblico.
3. Ragione della causa:
Con l’istanza ricevuta dal cancelliere dei Tribunale dei Lavoro di Anversa, il querelante presenta ricorso in appello contro questa decisione. Nelle sue tesi il querelante dichiara che, nell’ambito delle proprie convinzioni religiose, desidera contribuire ai bisogni della sua comunità religiosa rinnovando i locali perché siano idonei alle riunioni dei suoi correligionari. L’associazione non vuole solo parlare agli altri delle proprie convinzioni religiose, ma desidera anche ricevere le persone in sale di riunione modeste, liberamente accessibili per il pubblico beneficio che non implica nessuna attività economica. Il querelante desidera offrire i suoi servizi in via assolutamente volontaria e gratuita. Non esiste nessuna prova, ed è impossibile produrne alcuna, che il querelante si aspetti di ricevere un salario per ciò che farà o che ne riceverà uno, dal momento che questa a.s.b.l. non persegue nessun lucro. Il compito consiste in piccoli lavori e nel rimettere in ordine, il che non significa che questa attività, che prende qualche ora nel fine settimana, sarebbe incorporata in scambi economici. Il contrario significherebbe che al querelante verrebbe impedito di esprimere le sue convinzioni religiose volontariamente e gratuitamente attraverso le sue attività.
Il querelante presenta un dossier.
Per avere diritto alle indennità di disoccupazione, il disoccupato deve essere senza lavoro e senza salario (articolo 45).
L’articolo 18 del MB 26.11.91 permette al disoccupato, a certe condizioni e previa autorizzazione del direttore della disoccupazione, di svolgere un’attività volontaria e gratuita per una a.s.b.l.
Il querelante ha dichiarato che la sua intenzione era esercitare un’attività volontaria e gratuita per la sua comunità religiosa: “Opera di istruzione biblica”. Si tratta dei Testimoni di Geova.
Qui entra in gioco la discrezionalità del direttore della disoccupazione. Ciò significa che egli può, tenendo conto dei fatti accertati, nei limiti della legge, giudicare liberamente e stabilire qual è la soluzione più appropriata per raggiungere il suo fine, che è quello di regolare la disoccupazione.
Il potere discrezionale non può tuttavia essere un potere arbitrario. Il giudice dispone della possibilità di confrontare la decisione con la legge, e deve anche esaminare se l’amministrazione non è intervenuta arbitrariamente e che la decisione sia in armonia con i principi generali del diritto. (Tribunale dei Lavoro di Anversa, 8.9.95, Soc. Kron., 1996,8,391. Tribunale del Lavoro di Anversa, 27.6.97, AR 914/95, non pubblicato).
Tuttavia il giudice può verificare tutto questo se le decisioni sono sufficientemente motivate. Il Tribunale può, comunque, paragonare la politica dell’amministrazione un abuso [arbitrario?] solo se sa quali motivi hanno portato l’amministrazione in questione a questa particolare decisione. Va da sé che questa motivazione deve essere adattata agli elementi concreti del dossier.
Il dovere di motivazione è stato formalmente fissato nella legge del 29.7.91 concernente la motivazione esplicita degli atti amministrativi. Secondo questa legge, un atto giuridico di natura individuale emanato da una direzione e che mira a produrre effetti giuridici per l’amministrato deve essere formalmente motivato (art. 1 e 2 – legge 29.7.91).
Anche lo statuto sociale dell’11.4.1995 sottolinea, nell’articolo 13 e seguenti, che le decisioni devono essere motivate.
La decisione contestata del 6.11.97 non soddisfa questo obbligo.
I motivi della decisione sono stati forniti con una formula standard che l’amministrazione usa ancora in circostanze simili. In nessun luogo si dà una spiegazione degli elementi concreti che costituivano la ragione del rifiuto dell’autorizzazione.
Il dossier amministrativo su cui l’accusato ha basato la propria decisione è esiguo. Non è stato preso in esame in cosa consiste esattamente il movimento dei Testimoni di Geova né le regole e le tesi alle quali essi aderiscono, cosa che è invece indispensabile per verificare se c’è effettivamente nella fattispecie un abuso del sistema di volontariato o se le attività progettate fanno o no parte della pratica religiosa del fedele. L’articolo 19 della Costituzione garantisce nondimeno la libertà di culto. Svolgere compiti che sono direttamente e necessariamente legati alla pratica di una religione non si può considerare come se fosse incorporato in uno scambio economico di merci e servizi.
Ciascuna comunità di Testimoni di Geova tiene le proprie adunanze in una “Sala del Regno”. Le congregazioni dei Testimoni si sforzano il più possibile di effettuare esse stesse i lavori di costruzione senza ricorrere a imprenditori commerciali. Basandosi sulla Bibbia e sulla loro rivista “La Torre di Guardia”, improntano la loro vita allo studio biblico e al servizio della loro comunità. Per ‘servire la comunità’ si intende, fra l’altro: dare testimonianza dei loro messaggio, costruire luoghi in cui si riuniscono, aver cura di ciascun fedele colpito da avversità … Non c’è alcun dubbio che tutte le attività devono compiersi “volontariamente e gratuitamente”. La ‘pressione della religione’, come si esprime l’ispettore nel suo rapporto, deve piuttosto intendersi come la pratica della religione’. Con la sua qualificazione di ‘abuso di fiducia/religione’, l’ispettore dà prova di scarso rispetto per le convinzioni religiose del querelante e impone quindi le proprie.
Inoltre, il querelante non effettua questi lavori da solo ma con i membri della sua comunità, 20-30 secondo l’ispettore. Per di più, vi si lavora solo nel fine settimana.
Le attività svolte dal querelante stesso non sono pertanto così estese come lascia intendere il rapporto dell’ispettore. Quindi la disponibilità del querelante non viene sensibilmente ridotta.
Il lavoro volontario del querelante non sottrae nessuna attività di scambio economico di merci e di servizi dato che, secondo la loro religione, queste sale devono essere erette senza fare ricorso a imprenditori commerciali (vedi “I Testimoni di Geova, proclamatori del Regno di Dio”, p. 322 e segg.: “Il lavoro di costruzione veniva fatto con manodopera volontaria, non retribuita, secondo ciò che dice Salmo 110:3: “Il tuo popolo si offrirà volenterosamente” “).
Nella fattispecie è dunque evidente che l’attività svolta dal querelante non rientra nell’applicazione dell’articolo 45 del Decreto Reale del 25.11.91.
Che l’attività del querelante sia filantropica non viene contestato. Se gli argomenti dell’accusato venissero accettati, nemmeno tutte le attività svolte in seno alle case parrocchiali, ai movimenti della gioventù e altri potrebbero essere svolte gratuitamente per delle a.s.b.l.
Il ricorso è fondato.
Per questi motivi, il tribunale,
Avendo ascoltato la sig.ra Anke Ghieselink, legista tirocinante, sostituto uditore del lavoro nel suo parere verbale contrario, espresso in olandese all’udienza pubblica del 14.5.98.
Emanando un giudizio dopo contraddittorio, dopo aver deliberato, respingendo tutte le altre conclusioni,
Dichiara il ricorso ammissibile e fondato.
Annulla la decisione del direttore dell’ufficio di disoccupazione datata 6.11.97.
Condanna l’accusato al pagamento delle spese
Autore:
Tribunale
Dossier:
Testimoni di Geova
Nazione:
Belgio
Parole chiave:
Testimoni di Geova, Autorizzazione, Insussistenza, Abuso, Disoccupazione, Indennità, Attività volontaria, Non renumerata, Opera, Istruzione bibblica, Sistema volontariato
Natura:
Sentenza