Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Marzo 2004

Sentenza 06 aprile 1993, n.136

Pretura di Sondrio. Sentenza 6 aprile 1993, n. 136.

(omissis)

Motivazione

Si procedeva a carico dell’imputato in ordine ai reati di cui in epigrafe. All’odierno dibattimento, celebrato in presenza dello stesso, in esito P.M. e difesa hanno concluso come in rubrica.

Roncan Giulio va assolto da entrambe le imputazioni.

In ordine al capo A) non si ritiene dubbia l’applicabilità dell’art. 659 c.p. nel caso di abuso del suono delle campane, inquadrando le stesse nella categoria degli “strumenti sonori” di cui al citato articolo.

Invero la legittimità dell’uso delle campane, trova il suo limite nelle leggi poste a tutela dei diritti inviolabili e costituzionalmente sanciti dei consociati.

Deve pertanto farsi riferimento ai diritti suddetti per delineare la cornice entro cui può svolgersi la libertà di culto e cioè accertare l’uso o l’abuso della stessa, sussistendo il quale ben sarà applicabile sia la sanzione penale, sia l’inibitoria civile.

Tanto premesso va dunque verificato se il prevenuto abbia o meno abusato dell’impianto campanario in questione.

Va a tal punto affermato che questo Pretore non ritiene applicabili alla fattispecie i limiti di cui al D.P.C.M. 1º marzo 1991. Tale normativa non appare applicabile anzitutto perché l’art. 1 fa riferimento al concetto di “rumore” dell’allegato A); il “rumore” viene definito come “qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente”.

Appare arduo identificare in tale concetto il suono delle campane.

Va inoltre osservato che lo scopo dei rintocchi è proprio quello di farsi sentire anche da lontano, per cui sarà inevitabile una maggiore intensità sonora nelle zone più vicine.

D’altro canto l’uso delle campane risponde ad una antichissima consuetudine con consenso pressocché unanime.

Artificiosa e non condivisibile è pertanto la tesi della applicabilità del D.P.C.M. 1º marzo 1991, così come sostenuta dalla Regione Lombardia (v. nota 11.9.91).

Da quanto sopra detto si desume che essendo la normativa non applicabile il semplice sfondamento dei limiti massimi ivi indicati non può far ritenere di per se stesso integrato il reato di cui all’art. 659 c.p.

Dovrà invece farsi riferimento, al fine di verificare la sussistenza dell’abuso, al fine di “normale tollerabilità” ed alla verifica di un corretto uso dell’impianto.

Orbene risulta dalla deposizione della teste C.C. che il campanile non segna i rintocchi delle ore durante la notte; che nei giorni feriali inizia a suonare i rintocchi alle ore 7.30 (alle 7.00 suona la campanella dell’”Ave Maria”; che nei giorni festivi l’ora comincia ad essere battuta alle 7.30; che per quanto riguarda il rintocco serale, cessa alle ore 22.00; che il suono delle campane per segnalare le funzioni liturgiche dura un minuto; che nei giorni feriali la campana suona cinque volte per scopi liturgici (primo suono ore 7.00, ultimo ore 19.00); che nei giorni festivi suona dieci volte (vespri, ave e messe).

Tali dati sono stati confermati dalla teste B. e risultano dalle fotografie del monitor di comando dell’impianto nel quale si legge altresì che la durata di ogni episodio sonoro è fissata in un minuto.

Le suddette testi hanno declinato di non essere disturbate dal suono, che anzi è a loro gradito.

Il teste X, abitante in frazione Costà ha declinato di abitare a circa 700-800 metri dalla chiesa e che non sentiva i rintocchi del vecchio campanile, mentre ora può sentirli.

Se ne deduce la insussistenza di “abuso” da parte del Roncan. Anzitutto infatti il suono dei rintocchi delle ore viene bloccato nel periodo notturno. é stato eliminato il “doppio” rintocco, nei primi tempi sussistente. Le campane vengono poi usate solo per scopi liturgici, non in periodo notturno e limitando il suono ad un minuto. Anche il cosiddetto “concerto” è stato limitato nel tempo ad un minuto. L’uso dell’impianto rientra quindi nella tollerabilità (che va intesa in senso oggettivo e non soggettivo e tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei campanili quasi sempre posti al centro di zone densamente abitate) senza che alcun “abuso” possa essere addebitato al Roncan.

In ordine al capo B) si osserva che la ordinanza 18 giugno 1992 si fonda sull’erroneo presupposto della applicabilità del D.P.C.M. 1º marzo 1991.

Orbene questo G.O. penale ben può sindacare la legalità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo di cui all’art. 650 c.p. con il solo limite della discrezionalità, oltrepassato il quale si invaderebbe la competenza della Autorità Amministrativa. Nella specie il provvedimento è viziato da tale erroneo presupposto dal quale si fanno derivare gli adempimenti ordinati, senza alcuna attività discrezionale da parte della P.A. la quale si è limitata a disciplinare sic et simpliciter lo sfondamento dei limiti di cui al D.P.C.M. 1º marzo 1991, normativa, come detto a giudizio di questa A.G. non applicabile.

Pertanto il prevenuto (che non ottemperò all’ordinanza sindacale 18 giugno 1992 suddetta) va assolto anche da tale reato, perché il fatto non sussiste.

(omissis)