Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Marzo 2004

Sentenza 11 luglio 1996, n.1155

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Sezione prima ter. Sentenza 11 luglio 1996, n. 1155.

(Mastrocola; Falcone)

Diritto

Con il presente ricorso, l’interessato chiede l’annullamento del decreto del Capo Polizia del 19 luglio 1995 che ha disposto la sua esclusione dal concorso pubblico, per esami, a novanta posti di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato indetto con D.M. 6 dicembre 1993.

L’esclusione dal concorso è stata disposta ai sensi dell’art. 2 punto G) del citato bando di concorso, in quanto ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile”.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della norma invocata dall’Amministrazione in quanto a suo tempo, l’interessato non ha affatto chiesto, ne è stato ammesso a prestare il servizio militare in nessuno delle due anzidette forme: servizio militare non armato e servizio civile sostituito.

Ad avviso del Collegio la doglianza è fondata.

In punto di fatto, risulta infatti che il Castellaro è stato condannato dal Tribunale militare di Torino per rifiuto del servizio militare di leva in tempo di pace.

Come tale è stato esonerato dal compiere il servizio militare di leva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Nella specie, quindi, si versa in un’ipotesi di obiezione di coscienza totale che nel sistema della legge 15 dicembre 1972, n. 772 è ben distinto dall’obiezione parziale.

In questa seconda fattispecie, gli interessati sono ammessi al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile, con l’ulteriore conseguenza che agli stessi è fatto divieto permanente per il futuro all’uso e alla detenzione di armi o munizioni (art. 9 legge n. 772/1972).

Nel caso di obiezione totale, invece, il rifiuto è diretto contro il servizio militare in quanto tale, senza che rilevi alcuna incompatibilità all’uso e alla detenzione delle armi.

In tal caso, non opera il suddetto divieto prescritto sono per coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

La differenza delle due fattispecie si riflette anche sotto il profilo penale.

Al riguardo, si è ritenuto che nelle due situazioni penalmente sanzionate dai commi 1 e 9 dell’art. 8 legge 15 dicembre 1972, n. 777 non sono individuabili elementi di identità, perché trattasi di condotte diverse, originate da posizioni soggettive diverse ed alle quali conseguono diversità di “status” personali.

Nell’ipotesi di cui al comma 1 del richiamato art., il rifiuto è opposto al servizio sostitutivo civile e da persona che, avendo vista riconosciuta l’obiezione di coscienza nella forma della prestazione del servizio sostitutivo civile, ha cessato di appartenere alle forze armate ed ha, perciò, perduto lo “status” di militare acquisito in forza dell’arruolamento; nell’ipotesi di cui al comma 2, invece, il rifiuto è diretto proprio contro il servizio militare ed è opposto da chi non ha mai avuto modo di perdere la sua posizione di militare.

Ne deriva pertanto che al reato relativo è da riconoscersi natura esclusivamente militare (Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 1990).

Nel caso concreto, quindi, non pare dubbio che la ragione dell’esclusione ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 2 lett. G) del bando di concorso e frutto di un travisamento di fatto, con violazione della legge n. 772/1977, atteso che l’interessato non ha chiesto, né quindi è stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo.

Il ricorso va pertanto accolto, sotto il profilo esaminato, con assorbenza del primo motivo.

Sussistono equi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.