Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2004

Sentenza 19 dicembre 1992, n.558

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Sezione Prima. Sentenza 19 dicembre 1992, n. 558.

(Papiano; Testori)

Fatto

Il Monastero dei Padri Benedettini Madonna della Scala ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Crispiano ha denegato il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione su terreno di proprietà del monastero predetto, nel presupposto che l’immobile de quo sia destinato ad esclusivi fini di culto e religione.

Del suddetto provvedimento viene chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1 e art. 4 della legge n. 10/1977, art. 31 legge n. 1150/1942. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di motivazione e carenza di istruttoria; sviamento di potere.

Il presunto vincolo di destinazione posto a fondamento dell’atto impugnato non poteva formare oggetto di valutazione da parte dell’autorità comunale, alla quale compete esclusivamente il controllo della conformità dei progetti proposti con la disciplina urbanistico-edilizia.

(omissis)

2) Violazione degli artt. 15, 16 e 17 della legge 20/5/1985, n. 222. Eccesso di potere per erronea presupposizione; travisamento dei fatti, carente istruttoria.

Le norme in epigrafe, che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa, non consentono all’autorità statale, allorché autorizzi enti ecclesiastici ad accettare liberalità, di imporre vincoli di destinazione sui beni di cui si tratta; né vincoli del genere erano previsti dall’atto di donazione in base al quale l’immobile in questione è stato trasferito al monastero. (Omissis)

Diritto

La presente controversia concerne un terreno sito in agro di Crispiano oggetto, nel 1982, di donazione in favore del Monastero dei Padri Benedettini della Madonna della Scala, che fu autorizzato all’accettazione con decreto del Prefetto di Bari n. 64-AA/EP datato 15 febbraio 1983. Detto decreto contiene la seguente prescrizione: “L’immobile sarà adibito a fini di culto e religione”.

Ritenendo tale vincolo ostativo ad ogni diversa utilizzazione del bene, il Comune di Crispiano, con provvedimento n. 9028/1990, ha respinto l’istanza di concessione edilizia presentata dal monastero ricorrente che ha, conseguentemente, adito questo Tribunale.

(omissis)

Quanto al merito della controversia, il ricorso appare infondato.

Un primo ordine di censure proposto dal monastero ricorrente investe la valutazione operata nel caso di specie dall’autorità comunale, che risulterebbe ultronea rispetto alle competenze attribuite al sindaco in sede di decisione sulle istanze di concessione edilizia, limitate ai profili strettamente urbanistico-edilizi.

In altre parole la valutazione sindacale doveva prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di destinazione sul terreno interessato dal progetto presentato.

Tali affermazioni non possono essere condivise.

Osserva al riguardo il Collegio che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente sono stati elaborati nell’intento di precisare i limiti delle funzioni sindacali nella materia de qua. In sostanza si è inteso fissare il principio secondo cui, non essendo l’autorità comunale deputata a tutelare interessi pubblici diversi da quelli urbanistici, anche se a questi strettamente connessi, è illegittimo il diniego di concessioni edilizie adottato con riferimento a profili ambientali, idrografici, geologici, ecc., (la cui valutazione spetta ad autorità diversa). Ma non è questo il caso di cui ci si occupa.

Nella fattispecie in esame, infatti, il profilo posto a fondamento del diniego attiene non ad un interesse più o meno confliggente con la richiesta concessione, bensì agli stessi presupposti per far luogo al rilascio del titolo edificatorio e, segnatamente, alla legittimazione del richiedente che, ex art. 4 della legge n. 10/1977, consegue alla proprietà o alla disponibilità dell’area.

Orbene, sulla base degli atti acquisiti dal Comune (vedi decreto prefettizio n. 64-AA/EP del 15 febbraio 1983), emergeva che il monastero odierno ricorrente, sebbene proprietario del suolo, non poteva disporne se non per determinati fini (non coincidenti con quelli del progetto proposto).

Poiché tale profilo incide sulla concreta utilizzabilità (e quindi sulla disponibilità) del bene, esso si riflette sulla legittimazione a richiedere concessioni edilizie e di ciò non poteva non tenere conto l’Amministrazione, resistente.

Sotto il profilo considerato, pertanto, il provvedimento impugnato si appalesa legittimo.

(omissis)

Inammissibili risultano, infine, le ulteriori censure dedotte con il ricorso in esame.

Quelle relative all’asserita violazione delle norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa investono palesemente il decreto prefettizio – ormai inoppugnabile – che ha imposto il vincolo di destinazione sull’area di cui si discute e non possono refluire sull’atto del quale oggi ci si duole.

(omissis)

Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere respinto.

(omissis)