Decreto 30 marzo 1994
Pretura di Roma. Decreto 30 marzo 1994.
Motivi della decisione
Il pretore, ritenuto che la presente sentenza arbitrale è stata emessa, verosimilmente all’estero, da persona giuridica straniera quale è il dicastero Pontificio della Congregazione per il clero; che, inoltre, il lodo in esame è stato deciso sulla base del diritto canonico; che, infine, la clausola compromissoria demanda alla Santa Sede, epperciò ad una persona giuridica e non fisica la decisione arbitrale, in contrasto con la ratio dell’art. 812 c.p.c., con conseguente nullità – secondo il diritto italiano – e del lodo pronunciato da persona giuridica in qualità di arbitro e della clausola compromissoria che demandi a persona giuridica l’arbitrato;
P.Q.M.
denega l’exequatur.
Autore:
Pretura
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti, Rifiuto, Congregazione per il clero, Lodo, Arbitro, Nazionalità italiana, Deposito, Nullità del lodo, Clausola compromissoria, Exequatur
Natura:
Decreto