Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 11 ottobre 1995, n. 2421.

Considerato:

Il rappresentante legale dell’Associazione religiosa “Missione Cristiana di Lecce” appartenente al Movimento delle Chiese di Cristo, ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione dello statuto.

L’Associazione è stata costituita con atto pubblico del 23 gennaio 12981 e risulta proprietaria dell’immobile in cui ha sede e nel quale svolge la sua attività.

A parte questo cespite, che peraltro non è redditizio, anzi è intuitivamente oneroso, non risulta che l’associazione disponga di altri mezzi patrimoniali e fa fronte alle proprie spese ordinarie (peraltro non rilevanti) solo con i contributi degli associati.

Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che allo stato no ricorrano i presupposti per il riconoscimento della personalità giuridica, a motivo dell’insufficienza dei mezzi patrimoniali e a prescindere dal problema – prospettato dal Ministero – della incompletezza delle disposizioni statutarie.

E’ appena il caso di ricordare che un’associazione costituita per scopi leciti – qual è senza dubbio quella in esame – può svolgere liberamente e pienamente la sua attività anche nella condizione di “associazione non riconosciuta”. In pratica, il riconoscimento giuridico ha il solo effetto di separare il patrimonio dell’associazione da quello degli associati, con la conseguenza che questi ultimi non rispondono delle obbligazioni dell’ente. In questa luce, non risponde all’interesse pubblico (anche sotto il profilo della tutela dei terzi creditori) riconoscere giuridicamente associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al fine di garantirne l’autosufficienza economica e la solvibilità.

Allo stato, quindi, si deve esprimere parere negativo.

P.Q.M.

Esprime parere contrario al riconoscimento.