Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 24 maggio 1995, n. 3148.

Vista la relazione 22 dicembre 1992, n. 4948/DP, con la quale il Ministro dell’Interno (Direzione generale affari dei culti – servizio affari dei culti – div. affari del culto cattolico), ha chiesto il parere sulla domanda della Fondazione di culto “Giovanni e Violante Pollicino” con sede in S. Stefano Medio di Messina, per ottenere il riconoscimento giuridico, l’approvazione dello statuto e l’autorizzazione ad accettare il lascito disposto dal fondatore Francesco Pollicino con le ultime volontà pubblicate con verbale 24 maggio 1976 ai rogiti del Notaio Calapaj in Messina;

Vista la propria pronuncia interlocutoria emessa all’adunanza del 20 gennaio 1993, con la quale si è chiesto al Ministero di riferire sullo stato del giudizio civile promosso dagli eredi Pollicino contro la Fondazione;

Vista la nota 18 aprile 1994, prot. 0131/4948/PD, del Ministero;

Vista la propria seconda pronuncia interlocutoria, emessa all’adunanza del 29 agosto 1994;

Vista la nota 5 aprile 1995, prot. 156/4948/PD, con la quale il Ministero ha trasmesso copia della sentenza della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 7 febbraio 1995, n. 43, che ha confermato la sentenza del Tribunale con il rigetto delle domande proposte dagli eredi Pollicino contro la Fondazione;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto esposto dal Ministero riferente;

Considerato:

La Fondazione di culto “Giovanni e Violante Pollicino” con sede in Santo Stefano Medio di Messina è stata eretta canonicamente con atto 8 maggio 1977 dell’Arcivescovo di Messina in attuazione delle ultime volontà di Francesco Pollicino, pubblicate con verbale 24 maggio 1976 ai rogiti del Notaio Calapaj in Messina.

La Fondazione ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica, l’approvazione dello statuto e l’autorizzazione ad acquistare il lascito di cui alle predette volontà testamentarie.

Il Ministero dell’Interno, nel richiedere il parere al consiglio di Stato, ha espresso avviso favorevole, in conformità al parere del Prefetto, salve talune osservazioni su qualche clausola statutaria.

Questa Sezione, pronunciandosi interlocutoriamente, si è riservata di esprimere il proprio parere in attesa di notizie sul giudizio civile promosso dagli eredi Pollicino contro la fondazione. Tale giudizio, nel momento in cui il Ministero ha rivolto al consiglio la prima richiesta di parere (dicembre 1992) si trovava già in grado d’appello, dopo una sentenza del Tribunale civile di Messina, favorevole alla Fondazione.

Il Ministero riferisce ora che la Corte d’Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 7 febbraio 1995, n. 43, ha confermato il rigetto delle domande proposte contro la Fondazione.

Ciò posto, il collegio ritiene di potere sciogliere la riserva.

E’ vero che la sentenza della Corte d’Appello di Messina, potrebbe ancora essere gravata di ricorso per cassazione, ma non sembra necessario attendere il passaggio in giudicato, perché il fatto stesso che le opposizioni degli eredi Pollicino siano state giudicate infondate in primo ed in secondo grado permette di ravvisare nelle ragioni della fondazione quel fumus boni iuris che in questa sede è sufficiente per rispondere favorevolmente alle sue istanze, ferme restando le considerazioni che, sul piano dell’opportunità, hanno finora suggerito di attendere la pronuncia della Corte d’Appello. Del resto, l’autorizzazione governativa all’accettazione del lascito s’intenderà, come sempre, rilasciata “senza pregiudizio dei diritti dei terzi”.

Nel merito, si osserva che la fondazione può essere riconosciuta come ente di culto, giacché le sue vere e proprie finalità istituzionali sono quelle di contribuire alla manutenzione della Cattedrale di Messina e dei locali annessi, e di concorrere alle spese del culto della stessa Cattedrale, ivi comprese quelle per l’acquisto e la manutenzione degli impianti e dell’arredamento. Le ulteriori attività indicate nel testamento (messe di suffragio per le anime del testatore e di alcuni congiunti; cura delle loro sepolture; corona di fiori per l’immagine della Madonna della Lettera) vanno considerate come oneri (art. 647 C.C.) piuttosto che come finalità istituzionali, ma la fondazione dà, comunque, pieno affidamento circa la loro esecuzione.

Il patrimonio dell’ente, quale risulta per effetto del lascito, appare sufficiente allo scopo.

Lo statuto datato 8 maggio 1977 appare complessivamente idoneo ad assicurare un ordinato svolgimento della vita dell’ente. Appare tuttavia meritevole di accettazione il suggerimento del Ministero rivolto alla sua integrazione con l’inserimento di un collegio dei revisori dei conti, che potranno esser nominati dall’autorità ecclesiastica. Sarà opportuno disporre che siano scelti fra le persone dotate di specifica competenza professionale e che almeno uno di loro sia iscritto nell’albo ufficiale dei revisori.

Le ulteriori osservazioni del Ministero, invece, sembrano superabili, perché, considerate le caratteristiche dell’attività della Fondazione, un rinvio anche generico alle norme del diritto civile e di quello canonico appare sufficiente, potendo, oltre tutto, essere sempre integrato con il ricorso ai princìpi generali e alle prassi abitualmente osservate in materia di funzionamento degli organi delle persone giuridiche.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le suindicate osservazioni e fatti salvi i diritti dei terzi.