Parere 26 maggio 1994, n.1307
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 18 maggio 1994, n. 1307.
Considerato
Visti gli articoli 17 del codice civile e 5 e 7 delle Norme di Attuazione al c.c., la Sezione ritiene opportuno e necessario acquisire, ad integrazione della documentazione suindicata, i seguenti documenti:
1 – estratto dello stato patrimoniale dell’Ente in oggetto;
2 – certificato del Tribunale competente riguardante l’iscrizione del medesimo ente nel registro delle persone giuridiche;
3 – atto costitutivo o statuto dell’ente medesimo.
Pertanto occorre sospendere ogni pronuncia in ordine al richiesto parere in attesa che l’Amministrazione invii la su indicata documentazione.
(omissis)
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Statuto, Autorizzazione, Registro, Iscrizione, Accettazione, Necessità, Persone giuridiche, Ente, Donazione, Confessione religiosa acattolica, Documentazione integrativa, Stato patrimoniale, Atto costitutivo
Natura:
Parere