Parere 30 luglio 1993, n.850
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 30 luglio 1993, n. 850.
(omissis)
Osserva in proposito la Sezione che la fondazione, i cui elementi costitutivi sono un patrimonio destinato ad uno scopo non lucrativo, appartiene alla categoria dei c.d. enti amministrativi, caratterizzati dal fatto che hanno al vertice della loro organizzazione gli amministratori, cui spettano i poteri decisionali e rappresentativi dell’ente.
Gli amministratori, quindi, non sono portatori di un interesse personale, così come avviene per gli enti associativi (associazioni, società e comitati) al cui vertice è posto un gruppo di soggetti portatori di un interesse proprio all’esistenza e all’attività dell’ente. Gli amministratori della fondazione sono titolari di un ufficio privato e hanno l’obbligo di gestire l’ente nel suo esclusivo interesse.
Da ciò discende che i fondatori, i quali, in buona sostanza, utilizzano lo strumento della fondazione per raggiungere uno scopo comune, ben possono riservarsi la nomina degli amministratori, essendo salvaguardato dall’ordinamento il loro interesse al perseguimento dello scopo che, attraverso la fondazione, si propongono di raggiungere. In altri termini, nel caso della fondazione non esiste un organo assembleare in cui deve emergere la decisione collegiale, come nelle associazioni, bensì esistono solamente organi strettamente amministrativi (il consiglio di amministrazione, il direttore e così via), che hanno solamente il compito di curare il patrimonio, la cui destinazione è già predeterminata.
Sicché la nomina dei membri dei vari organi amministrativi che i Vescovi fondatori riservano a sé medesimi appare legittima.
Non appare invece legittimo il fatto che tutti gli atti del Consiglio di Amministrazione siano soggetti a ratifica da parte della Conferenza Episcopale Regionale che rimane comunque un organo esterno, il quale, già con la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, ha soddisfatto il proprio interesse a vigilare per un corretto perseguimento dello scopo della fondazione che, una volta ottenuta la personalità giuridica, si distacca del tutto dal suo fondatore, singolo o collettivo che sia.
Pertanto lo Statuto va modificato nelle parti in cui si prevedono in capo alla Conferenza Episcopale Regionale poteri diversi da quelli costituiti dalla nomina dei membri dei vari organi amministrativi della fondazione.
(omissis)
P.Q.M.
esprime parere favorevole con le osservazioni indicate.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Statuto, Riconoscimento, Legittimità, Nomina, Riserva, Approvazione, Enti confessionali, Fondazione di culto, Organi amministrativi, Fondatore
Natura:
Parere