Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Febbraio 2004

Parere 10 febbraio 1993, n.876/87

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 10 febbraio 1993, n. 876/87.

Considerato

(omissis)

Il Capitolo cattedrale di Isernia ha presentato domanda per l’autorizzazione ad accettare l’eredità; il Ministero dell’Interno, svolta l’istruttoria del caso, ha inoltrato la pratica a questo Consiglio con proposta di parere favorevole. Nella propria relazione, tuttavia, Il Ministero richiamava l’attenzione sull’opportunità di approfondire la questione se il lascito dovesse ritenersi devoluto all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Nelle more dell’emissione del parere, il Ministero ha inviato una relazione integrativa, comunicando che l’Istituto centrale per il sostentamento del clero (I.C.S.C.) e la Conferenza episcopale italiana, appositamente consultati in via di massima, si sono espressi in senso favorevole a che, in applicazione estensiva dell’art. 32, legge n. 222/85, siano attribuiti all’I.D.S.C. i lasciti disposti in favore di capitoli cattedrali, ancorché si tratti di capitoli non soppressi e salva l’applicazione della norma che prevede il ritrasferimento dei beni non destinati al sostentamento del clero (art. 29).

Peraltro, in prosieguo di tempo è maturato, nella giurisprudenza consultiva di questa Sezione, un orientamento piú articolato: si è ritenuto, in sostanza, che prima di applicare l’art. 32 della legge n. 222/85 si debba interpretare la volontà del testatore per appurare se il lascito abbia effettivamente finalità beneficiali o di sostentamento (nel qual caso ha luogo la devoluzione all’I.D.S.C.) ovvero sia destinato a finalità di culto, caritative, ecc. (nel qual caso la liberalità s’intende senz’altro attribuita in favore dell’ente ecclesiastico cui dovrebbe comunque essere devoluta con il provvedimento di cui all’art. 29).

Ciò è stato affermato da questa Sezione con pareri del 10 maggio 1989, n. 587/89 (…), n. 590/89 (…) e n. 688/89 (…); e ancora col parere 6 novembre 1991, n. 2589/91 (…).

Ora, nel caso in esame, si osserva che la finalità del lascito non può essere considerata di ordine beneficiale o di sostentamento del clero; ed invero nel testamento olografo, a parte l’espressione “per le opere di San Cosmo” che questo Collegio, allo stato, non è in grado d’interpretare per mancanza di elementi (ma che comunque sembra alludere ad opere caritative o di apostolato), vi è una precisa indicazione della periodica celebrazione di messe.

Si tratta, dunque, di un lascito destinato al capitolo per le sue tipiche finalità di culto. Ne consegue che il capitolo stesso dev’essere ritenuto l’ente destinatario del lascito, in conformità, del resto, alla volontà espressa dalla testatrice; e che l’istanza di autorizzazione, da esso presentata, va considerata proveniente dal soggetto legittimato.

Nel merito, considerata l’inesistenza di successibili legittimi che possano opporsi al testamento, e considerata altresì l’inesistenza di passività e di oneri pregiudizievoli per l’ente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a che il Capitolo cattedrale di Isernia sia autorizzato ad accettare l’eredità.

P.Q.M.

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