Parere 02 dicembre 1992, n.3011
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 2 dicembre 1992, n. 3011.
Considerato
Con istanza in data 11 febbraio 1991, munita dell’assenso dell’Ordinario Diocesano di…, il legale rappresentante della Parrocchia di … ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica civile dell’ente nonché l’approvazione dello statuto.
(omissis)
Con nota del 4.2.1991 il Vescovo di… ha dichiarato che “la suddetta Parrocchia non possiede alcun bene patrimoniale e si sostiene unicamente con le offerte dei fedeli”.
La circostanza è stata ribadita nel testo dello statuto, laddove all’art. 6 si afferma che “il patrimonio della parrocchia è costituito dalle offerte dei fedeli e dai beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità e legati”.
Tale consistenza patrimoniale non sembra alla Sezione, – in ciò condividendo le perplessità avanzate dal Ministero nella relazione trasmessa – che sia garanzia di stabilità della Parrocchia e di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini (art. 16 c.c. e art. 12 L.n. 222 del 1985).
P.Q.M.
nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Parrocchia, Statuto, Riconoscimento, Patrimonio, Consistenza patrimoniale, Approvazione, Accertamento, Insufficienza, Ente, Parere negativo
Natura:
Parere