Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Febbraio 2004

Sentenza 17 aprile 1993, n.4560

Cassazione Civile. Sezione Seconda. Sentenza 17 aprile 1993, n. 4560

(Pafundi; Cristarella Orestano)

(omissis)

Motivi della decisione

Con il primo motivo – denunziandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 794 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti – si censura la sentenza impugnata innanzitutto per non aver considerato che all’atto dell’accettazione della donazione da parte della ricorrente l’adempimento dell’onere di costruire il collegio sul suolo donato, ritenuto unico motivo determinante della liberalità, era possibile, per non essere ancora intervenute le prescrizioni che introducevano il divieto e tanto meno l’approvazione del p.r.g., e in secondo luogo per non aver tenuto presente che l’interesse pubblico perseguito dall’ente donante era essenzialmente da ravvisare nel riacquisto anzi tempo della disponibilità dell’immobile di piazza Trieste ceduto in uso alla congregazione per un canone puramente simbolico e nella permanenza in Trani di un istituto di educazione di elevato prestigio, obiettivi, questi, entrambi raggiunti, poiché la congregazione aveva comunque realizzato a proprie spese la nuova sede del collegio e restituito al comune la disponibilità della sede precedente.

Le doglianze sono fondate e meritano accoglimento.

Osserva in primo luogo la corte che è proprio il giudice di secondo grado ad affermare come un dato del tutto pacifico che alla delibera di donazione del 6 marzo 1967 il comune di Trani era addivenuto con tre scopi ben precisi: 1) conservare alla città in maniera definitiva il collegio femminile e i corsi scolastici fin lì gestiti dalle suore angeliche di S. Paolo; 2) assicurare l’accoglienza gratuita nell’erigendo istituto a bambini e giovani poveri di ambo i sessi secondo le segnalazioni fatte di volta in volta dal consiglio comunale; 3) ottenere la restituzione, non appena completata l’opera, dell’edificio di piazza Trieste, pure di proprietà comunale, dove da tempo le religiose svolgevano le loro attività educative e di cui si erano viste rinnovare, solo poche ore prima di detta delibera, la concessione in uso (pressoché gratuito) per altri venti anni.

Orbene, sostenere – come fa la corte territoriale – che il primo dei su elencati scopi, peraltro fatto coincidere con quello di veder realizzata l’opera proprio sul suolo donato, era assorbente rispetto agli altri due e costituiva, perciò, l’unico motivo determinante dell’atto di liberalità, rappresenta una contraddizione in termini e non risponde a rigorosi canoni logici, poiché il fatto che la restituzione dell’altro stabile sarebbe conseguita comunque all’entrata in funzione del nuovo complesso e che a questo era subordinato l’impegno della congregazione di accogliere i ragazzi meno abbienti, non esclude che queste finalità rientrassero tra le ragioni soggettive che avevano indotto l’ente pubblico alla donazione. Ed allora la corte di merito avrebbe dovuto piuttosto spiegare in che modo siffatte finalità fossero rimaste compromesse ed assorbite dall’accertata inutilizzazione del suolo donato per edilizia scolastica, dal momento che l’ordine religioso donatario aveva ugualmente realizzato il collegio femminile e i corsi magistrali su altra area appositamente acquistata nella stessa città di Trani e che ciò, oltre ad aver già consentito al comune l’anticipato recupero del vecchio stabile di piazza Trieste, avrebbe anche permesso, nel caso di validità della donazione, di soddisfare l’ulteriore interesse pubblico, con essa perseguito, dell’accoglienza gratuita nell’istituto di bambini ed adolescenti di misere condizioni. E sarebbe stato, altresì, necessario spiegare, in relazione al motivo, giudicato assorbente, della definitiva conservazione alla città di Trani del prestigioso collegio femminile e dei corsi scolastici gestiti dall’ordine religioso, in qual modo un motivo siffatto interferisse con l’onere di costruire il complesso scolastico sull’area di corso Imbriani oggetto della donazione e perché mai lo scopo non potesse considerarsi raggiunto con l’avvenuta realizzazione dell’opera, da parte della congregazione donataria, in altra zona della medesima città. Né costituisce valida risposta a tali interrogativi quella secondo la quale il soggetto donatario non poteva sostituirsi alla pubblica amministrazione nella scelta del luogo da destinare alla costruzione, poiché da nessun brano della sentenza impugnata è dato desumere che il comune abbia invocato la nullità o l’inefficacia della donazione per una supposta inidoneità di detta scelta; e l’indagine da compiere sarebbe stata appunto quella tesa ad accertare se e fino a qual punto la previsione del sorgere dell’opera proprio sul suolo donato avesse inciso sulla volontà di donare: in altri termini se la cessione gratuita di quel suolo si sarebbe ugualmente giustificata in caso di comune consapevolezza della sua non destinabilità ad edilizia scolastica, fermo l’onere di realizzare l’opera nell’ambito del territorio comunale.

Passando ora all’esame dell’altro profilo di censura rappresentato dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 794 c.c., occorre ricordare che, secondo l’orientamento espresso da questa corte regolatrice, sia pure in un passato non molto recente, ma senza, comunque, che vi abbiano fatto seguito decisioni di segno contrario, l’impossibilità dell’onere che, ai sensi della citata norma, rende nulla la donazione modale ove l’onere stesso ne abbia costituito “il solo motivo determinante”, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente all’atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l’estinzione del modus, facendo si che la donazione ne resti liberata, salva l’ipotesi, disciplinata dall’art. 793, 4º comma, c.c. ma estranea alla concreta fattispecie, che le parti abbiano “espressamente” previsto la risoluzione per inadempimento dell’onere e quest’ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario (v. Cass. 4 dicembre 1962, n. 3261, Foro it., 1963, I, 38; 11 febbraio 1958, n. 422, id., Rep. 1958, voce Donazione, nn. 26, 27; 30 marzo 1957, n. 1104, id., Rep. 1957, voce cit., n. 25).

Da tale indirizzo, puntualmente richiamato nella stessa sentenza impugnata, non vi è ragione oggi di discostarsi, essendo esso saldamente ancorato, oltre che alla natura accessoria del modo, alla ineliminabile considerazione che nel nostro ordinamento positivo il concetto di “nullità”, che è quello testualmente adoperato nell’art. 794 c.c., attiene esclusivamente al momento genetico, e mai a quello funzionale, del negozio, sicché non è concepibile che un accordo negoziale diventi nullo in forza di un evento successivo al suo perfezionamento.

Di tutto questo, d’altro canto, la corte barese ha mostrato di rendersi conto, tanto è vero che, dopo aver avanzato, in verità molto sommessamente, qualche ingiustificata perplessità circa la riferibilità della sopra richiamata giurisprudenza all’ipotesi di donazione modale posta in essere da un ente pubblico, ha finito con l’aderire alla tesi della irrilevanza, anche in tale ipotesi, di una sopravvenuta impossibilità di adempimento dell’onere, affermando, tuttavia, che nel caso di specie non si trattava di impossibilità sopravvenuta, bensì coeva, poiché gli interventi dell’ufficio interregionale e del ministro dei ll.pp. coi quali era stata esclusa la destinabilità del suolo ad edilizia scolastica per la sua prossimità alla linea ferroviaria, anche se successivi al perfezionamento della donazione, erano comunque espressamente previsti dalla legge e, quindi, non poteva sostenersi che in precedenza detta destinazione fosse definitiva ma doveva dirsi, invece, che la possibilità di realizzare l’opera sull’area donata non vi era mai stata in quanto il comune non era arbitro esclusivo della dislocazione degli edifici scolastici.

Queste ultime proposizioni, però, non possono essere condivise ed invero il concetto di “impossibilità” che esse postulano è chiaramente erroneo, dovendo intendersi per tale soltanto quella di carattere assoluto per il frapporsi di un ostacolo insormontabile, materiale o giuridico, alla realizzazione dell’evento che forma oggetto dell’onere. E non è certamente questa la situazione delineata nella sentenza, dove, anzi, come si è detto, si riconosce esplicitamente, non solo che il p.r.g. di Trani, contemplante la non suscettibilità di destinazione ad edilizia scolastica del suolo donato, era ancora in itinere alla data, 12 maggio 1970, di accettazione della liberalità da parte della congregazione, poiché era stato approvato soltanto con decreto del 26 agosto 1971, ma che persino gli interventi dell’ufficio interregionale per la Puglia e la Basilicata (23 maggio 1970) e del ministro dei ll.pp. (10 luglio 1970), con i quali era stato prescritto il suddetto limite di utilizzabilità dell’area, erano posteriori al perfezionamento della donazione. Né vale addurre che tali interventi erano espressamente previsti dalla legge e, in particolare, da quella 28 luglio 1967 n. 641, poiché ciò vuol dire soltanto che, nel complesso iter formativo del p.r.g., la scelta e la localizzazione delle aree per l’edilizia scolastica, come del resto altre scelte di pianificazione urbanistica, erano sottoposte al controllo di altri organi, statali o regionali, chiamati a valutarne la rispondenza alle esigenze specifiche del settore, ma non può stare certo a significare che, anteriormente alla definitiva approvazione del piano e addirittura prima degli eventuali interventi correttivi da parte di detti organi, esistesse una giuridica impossibilità, ossia un divieto di realizzare il complesso scolastico sull’area appositamente donata dal comune alla congregazione. Al contrario, tale destinazione doveva ritenersi specificamente consentita e voluta nel p.r.g. adottato dal comune e non ancora modificato all’epoca della donazione e doveva considerarsi definitivamente venuta meno solo con l’approvazione del piano stesso che recepiva le prescrizioni degli organi di controllo.

Fuori luogo, poi, è definire il vincolo di destinazione come “presupposto implicito” comune ad entrambe le parti, con chiaro riferimento alla figura della c.d. presupposizione, poiché tale figura, escogitata dalla giurisprudenza per consentire il riequilibrio economico tra i contraenti, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando l’uso dei normali strumenti e rimedi offerti dalla legge non sia all’uopo sufficiente, non si attaglia certamente al contratto di donazione, nel quale il modus, per quanto gravoso, non può assumere mai il carattere di vero e proprio corrispettivo. Ciò senza dire che nel caso di specie il presupposto della utilizzabilità del suolo per edilizia scolastica non era affatto implicito ma era esplicito nell’onere di realizzare su di esso il collegio femminile e l’istituto magistrale, con conseguente applicabilità della specifica disciplina dettata per la donazione modale dai già citati art. 793 e 794 c.c.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, si impone la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Bari la quale si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati.