Regolamento 29 maggio 2000, n.1347
Unione Europea. Consiglio. Regolamento 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.
(da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” L 160 del 30 giugno 2000)
Testo abrogato dal Regolamento 27 novembre 2003, n. 2201.
(omissis)
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
(omissis)
Articolo 40
Trattati con la Santa Sede
Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
a) Concordato lateranense, dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la Santa Sede, modificato dall’accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.
L’Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a)una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b)eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
(omissis)
Autore:
Consiglio dell'Unione europea
Parole chiave:
Matrimonio, Santa Sede, Riconoscimento, Tribunali ecclesiastici, Competenza, Stati membri, Esecuzione, Decisioni, Genitori, Potestà, Trattati
Natura:
Regolamento