Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Febbraio 2004

Statuto 22 giugno 2002

STATUTO
(come risultante dalle modifiche approvate il 22 giugno 2002)

Art. 1
(Denominazione)
1. È costituita l’Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche nelle Università italiane denominata A.D.E.C., associazione senza scopo di lucro.

Art. 2
(Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazzale Aldo Moro n. 5 – presso l’istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma – “La Sapienza”.

Art. 3
(Finalità dell’Associazione)
1. L’associazione ha lo scopo di promuovere l’approfondimento e la diffusione dello studio, della ricerca e dell’insegnamento delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma l’Associazione pone in essere tutte le attività e le iniziative di ordine scientifico, culturale, organizzatorio, politico-amministrativo, ri-tenute utili alla realizzazione dello scopo sociale, e in particolare:
a) organizza un forum annuale per dibattere lo stato dello studio e della ricerca nelle discipline ec-clesiasticistiche e canonistiche nelle Università italiane;
b) organizza direttamente congressi, conferenze, seminari di studio, dibattiti che riguardino diretta-mente o indirettamente lo studio, la ricerca o l’insegnamento delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche, e ne cura la eventuale pubblicazione degli atti;
c) patrocina e promuove iniziative di incontri dello stesso tipo di cui alla lettera precedente che sia-no organizzate da altri soggetti, pubblici o privati;
d) collabora, in forma stabile od occasionale, con associazioni ed altri organismi, italiani e stranieri, pubblici e privati, universitari e non, che abbiano finalità analoghe a quelle indicate nel precedente comma 1;
e) favorisce la elaborazione e lo sviluppo di progetti interuniversitari di ricerca nelle discipline ec-clesiasticistiche e canonistiche anche prestando, ove occorra, il proprio supporto organizzativo per le attività di coordinamento.

Art. 4
(Entrate e quote sociali)
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote sociali versate annualmente dagli associati;
b) eventuali diritti d’autore, percepiti in relazione alle opere di cui l’associazione abbia curato o par-tecipato a curare la pubblicazione;
c) eventuali contributi, donazioni, lasciti ed altre liberalità eseguiti da persone o da enti, pubblici e privati.
2. L’importo annuale delle quote sociali è fissato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio diretti-vo.
3. Il pagamento delle quote sociali deve essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno, tranne nel caso regolato dall’art. 5, comma 3.

Art. 5
(Acquisto della qualità di socio)
1. Sono soci le persone la cui domanda di partecipazione sia stata accolta dal Consiglio direttivo e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano professori di ruolo inquadrati in una Università italiana nei settori scientifico-disciplinari relativi all’insegnamento delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche individuate dal Consiglio direttivo con riferimento alla normativa in vigore al tempo della domanda. Ai professori di ruolo sono equiparati i professori fuori ruolo e in pensione;
b) siano ricercatori di ruolo, confermati o non, inquadrati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
c) abbiano conseguito il dottorato di ricerca nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
2. Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione i professori di ruolo inquadrati in una U-niversità italiana nei settori scientifico-disciplinari relativi all’insegna-mento delle discipline dichia-rate affini dal Consiglio direttivo o altri studiosi, italiani e stranieri, che si siano particolarmente di-stinti per l’attenzione dedicata allo studio e alla ricerca nelle discipline ecclesiasticistiche e canoni-stiche.
2 bis. Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione nella qualità di soci onorari studiosi, italiani e stranieri, che in considerazione dell’anzianità di carriera, della posizione assunta nella so-cietà o di altri particolari meriti abbiano dato speciale lustro alle discipline ecclesiasticistiche e ca-nonistiche ed al loro insegnamento.
2 ter. Il numero dei soci ammessi a partecipare alla Associazione a norma dei precedenti commi 2 e 2 bis, non può in ogni caso superare il 10% del numero dei soci di cui al comma 1.
3. La partecipazione all’Associazione, salvo che nel caso di cui al precedente comma 2 bis, è subor-dinata alla presentazione di una specifica domanda indirizzata al Presidente dell’Associazione e comporta l’obbligo del pagamento della quota sociale, da eseguirsi entro un mese dall’accoglimento della domanda di partecipazione.
4. L’ammissione all’Associazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, è disposta dal Consiglio direttivo che nel caso di cui al comma 1 accerta l’esistenza dei requisiti ivi indicati alle lettere a), b) o c) e nel caso di cui al comma 2 accerta la corrispondenza dell’insegnamento di cui il richiedente è titolare alle discipline dichiarate affini o valuta lo spessore dell’attenzione dedicata dal richiedente allo studio e alla ricerca nelle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche.
5. L’ammissione all’Associazione nel caso di cui al comma 2 è deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
6. L’ammissione all’Associazione nel caso di cui al comma 2 bis è deliberata a maggioranza dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. La proposta è deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 6
(Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità morale o per altri gravi e comprovati motivi. La morosità, per determinare l’esclusione, deve essere comunque superiore a due quote sociali.
2. La delibera di esclusione del socio per morosità, è adottata dal Consiglio direttivo con la maggio-ranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
3. La delibera di esclusione del socio per indegnità morale o per altri gravi e comprovati motivi è adottata dall’Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei soci, escluso dal computo il socio delle cui esclusione si tratti, e deve essere specificamente motivata.
4. In ogni caso, il Consiglio direttivo deve preventivamente contestare al socio del quale debba es-sere deliberata l’esclusione i fatti che gli sono addebitati ed invitarlo ad illustrare con memoria scrit-ta le proprie ragioni, assegnandogli un termine a difesa non inferiore a quindici giorni. Ove lo ri-chieda, il socio deve essere ascoltato personalmente dal Consiglio direttivo prima della eventuale adozione della delibera di esclusione.

Art. 7
(Organi dell’Associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio direttivo
– il Presidente
– il Tesoriere.

Art. 8
(L’Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea dei soci si riunisce in occasione della convocazione del forum annuale di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) e in ogni altra volta che il Consiglio direttivo, con delibera adottata a maggio-ranza dei votanti, lo ritenga necessario od opportuno o lo chieda almeno un terzo dei soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L’Assemblea delibera gli indirizzi che il Consiglio direttivo dovrà seguire nel predisporre il pro-gramma delle attività, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approva le modifiche di statuto, esercita ogni altra competenza che ad essa sia attribuita dalla legge o dallo statuto e adotta qualsivoglia diversa deliberazione che sia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali nel caso sia stata convocata su richiesta di quest’ultimi.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo che determina l’ordine del giorno con delibera adottata a maggioranza dei votanti, con un preavviso di almeno venti giorni. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono comunicati ai soci a mezzo posta prioritaria, telefax o con invio di messaggio per posta elettronica. Per il rispetto del termine di pre-avviso fa fede la data di spedizione.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci per mezzo di delega. Ciascun socio può rappresentare per delega un numero di soci non superiore a sette. Non sono ammesse deleghe a favore dei componenti del Consiglio direttivo.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente il quale all’inizio dei lavori nomina un Segretario tra i soci presenti.
6. Salvo che lo statuto o la legge non dispongano diversamente le deliberazioni sono adottate, con voto palese per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei votanti.
7. Le modifiche di Statuto sono adottate dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo che per la delibera relativa al trasferimento dell’indirizzo della sede nell’ambito del comune di Roma, che è adottata a maggioranza assoluta dei votanti. Tra gli aventi diritto non sono computabili i soci che non siano in regola con il versamento delle quote sociali per l’anno in corso e per l’anno precedente
8. La riunione dell’Assemblea è valida se vi abbia preso parte almeno la metà degli iscritti. Ai fini della determinazione del numero legale si computano le deleghe e non si computano i soci che ab-biano giustificato la loro assenza ed i soci che non siano in regola con il versamento delle quote so-ciali per l’anno in corso e per l’anno precedente

Art. 9
(Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da sei membri eletti tra i soci iscritti a norma dell’art. 5.
2. [Abrogato]
3. [Abrogato]
4. L’elettorato attivo e passivo ai fini dell’elezione dei sei componenti del Consiglio direttivo com-pete ai soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, con riferimento all’anno prece-dente a quello nel quale le elezioni hanno luogo.
5. Il voto è espresso dai soci a mezzo posta prioritaria inviando al Presidente la scheda elettorale in busta sigillata e in forma anonima. Lo scrutinio dei voti espressi è effettuato in una riunione dell’Assemblea appositamente convocata o in quella che annualmente si svolge in occasione del il forum sullo stato dello studio e della ricerca nella discipline ecclesiasticistiche. Sono eletti i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti: in caso di parità di voti prevale il più anziano di ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età anagrafica.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni solari e i relativi componenti sono liberamente rie-leggibili. Il consigliere che sia anticipatamente cessato dalla carica per la perdita della qualità di so-cio o per dimissioni, è sostituito dal primo dei non eletti della medesima categoria.
7. Il Consiglio direttivo delibera il programma delle attività, adotta il bilancio preventivo ed il con-suntivo, forma l’ordine del giorno per la convocazione dell’Assemblea, propone all’Assemblea la misura della quota sociale da fissare annualmente ed esercita ogni altra competenza che ad esso sia attribuita dalla legge o dallo statuto.
8. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, con cadenza semestrale, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.
9. La convocazione è disposta dal Presidente, che forma il relativo ordine del giorno, ed è comuni-cata ai consiglieri, a mezzo posta prioritaria, telefax, o messaggio per posta elettronica, spediti al-meno venti giorni prima della riunione.
10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che prima dell’inizio della riunione nomina un segreta-rio tra gli altri consiglieri presenti. Non è ammessa la partecipazione al Consiglio a mezzo delega rilasciata ad altro consigliere.
11. Il Consiglio, salvo che non sia diversamente disposto, delibera a maggioranza dei presenti e la riunione è valida se vi abbia partecipato almeno la metà dei consiglieri. Ai fini del numero legale non si computano i consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 10
(Il Presidente)
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i soci che abbiano la qualifica di professore ordinario o equiparata, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, con riferimento all’anno pre-cedente a quello nel quale le elezioni hanno luogo. L’elettorato attivo compete a tutti i soci che sia-no in regola con il pagamento delle quote sociali, con riferimento all’anno precedente a quello nel quale le elezioni hanno luogo.
2. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull’andamento generale dell’Associazione. Presiede l’Assemblea e convoca, stabilendone l’ordine del giorno, il Consiglio direttivo.
2-bis. Il Presidente può delegare il Segretario-Tesoriere per le operazioni di versamento e di prelie-vo sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione, concedendo al medesimo il relativo potere di firma.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, l’uso della firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Egli svolge altresì qualsiasi al-tro compito che gli sia specificamente delegato dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea.
4. Il Presidente può nominare tra i professori ordinari eletti in Consiglio direttivo un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di impedimento.
5. L’elezione del Presidente ha luogo con le medesime modalità indicate all’art. 9, comma 5, primo e secondo periodo, e deve svolgersi contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo. Risulta e-letto chi abbia ricevuto più voti: in caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. [Abrogato].
7. Il Presidente dura in carica tre anni ed è liberamente rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dalla carica per perdita della qualità di socio o per dimissioni è necessario procedere ad una nuova elezione con le stesse modalità di cui al precedente comma 5: l’eletto ha in questo caso un mandato limitato al periodo di tempo che manca al completamento del triennio relativo al mandato del Presi-dente cessato.

Art. 11
(Il Segretario-Tesoriere)
1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, designa tra i propri membri chi debba svolgere le funzioni di Segretario e Tesoriere dell’Associazione.
2. Il Segretario-Tesoriere cura i rapporti tra l’Associazione e i soci, provvede alla riscossione delle quote sociali, amministra il patrimonio dell’Associazione, predispone i progetti di bilancio preven-tivo e di rendiconto consuntivo e svolge tutti gli altri compiti che gli siano delegati dal Consiglio di-rettivo.
3. [Abrogato].
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica per perdita della qualità di socio o per dimissioni, il Consiglio direttivo deve essere convocato entro trenta giorni dalla cessazione per procedere alla de-signazione di un nuovo Tesoriere. Le funzioni di Tesoriere sono in tal caso assunte ad interim dal Presidente.
5. [Abrogato].

Art. 12
(Il Collegio dei probiviri)
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’Associazione, l’Assemblea nomina un Collegio di probiviri, a carattere permanente, composto di tre membri scelti tra i soci più anziani e più autorevoli.
2. L’Assemblea designa i componenti del Collegio dei probiviri a scrutinio segreto tra una rosa di candidati, superiore del triplo al numero dei membri del Collegio da eleggere, proposta dal Consi-glio direttivo. Quest’ultimo adotta la proposta da sottoporre all’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
3. Qualora un membro del Collegio dei probiviri cessi dalla carica per la perdita della qualità di so-cio o per dimissioni, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, fino all’esaurimento della rosa dei candidati votata dall’Assemblea. Esaurita la lista si procede a una nuova votazione con le stesse modalità di cui al comma precedente.