Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Febbraio 2004

Convenzione 04 dicembre 1957

CONVENZIONE FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULLE MISSIONI

In nome della Santissima Trinità

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII e il Presidente Costituzionale della Repubblica di Bolivia Sua Eccellenza il signor dottor Hernán Siles Zuazo, mossi dal desiderio di facilitare e dare maggior sviluppo alla benefica attività che svolgono i Missionari nel territorio della Repubblica di Bolivia, hanno deciso di conchiudere una Solenne Convenzione.

A questo effetto, Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII ha nominato Suo Plenipotenziario:
Sua. Eccellenza Monsignor Umberto Mozzoni, Arcivescovo titolare di Side, Nunzio Apostolico in Bolivia,
e Sua Eccellenza il signor Presidente Costituzionale della Repubblica ha nominato suo Plenipotenziario :
Sua Eccellenza il signor don Manuel Barrau Peláez, Ministro degli Affari Esteri e del Culto.

i quali, scambiati i loro rispettivi Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo I

1. Il Governo di Bolivia, consapevole dell'opera di civilizzazione svolta, attraverso i secoli, dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana mediante l'azione missionaria dei diversi Ordini e Congregazioni religiose, a vantaggio spirituale e materiale delle tribù indigene del paese, rinnova solennemente il proprio riconoscimento ai Vicariati Apostolici eretti dalla Santa Sede nel territorio nazionale.
2. Detti Vicariati Apostolici presentemente sono i seguenti :
Il Vicariato Apostolico del Beni, il Vicariato Apostolico di Cuevo, il Vicariato Apostolico di Chiquitos, il Vicariato Apostolico di Pando, il Vicariato Apostolico di Reyes ed il Vicariato Apostolico di Ñuflo de Chávez.
3. I confini degli attuali Vicariati Apostolici sono fissati in un'Appendice alla presente Convenzione. I confini dei Vicariati che saranno eretti in avvenire risulteranno da scambio di note.

Articolo II

La Santa Sede potrà erigere nuovi Vicariati Apostolici o dividere quelli già esistenti. Di tali provvedimenti si darà comunicazione ufficiale al Governo di Bolivia affinché questo emani le corrispondenti disposizioni amministrative.

Articolo III

1. La Santa Sede affiderà la cura dei Vicariati Apostolici agli Istituti missionari da essa designati.
2. Il rappresentante legale di ciascun Vicariato è il Vicario Apostolico o chi, in sua assenza, lo sostituisce a norma del Diritto Canonico. Il suo nome sarà comunicato secondo la consuetudine, dalla Nunziatura Apostolica al Governo di Bolivia.
3. I Vicariati Apostolici, le Congregazioni religiose che in essi lavorano, le quasi-parrocchie, le chiese e gli oratori godranno di personalità giuridica.
I Vicari apostolici comunicheranno al Ministero degli Affari Esteri del Culto la lista degli Enti sopra menzionati, entro sei mesi dalla ratifica della presente Convenzione.
4. Godranno di eguale riconoscimento gli Enti che saranno in avvenire eretti o approvati nei Vicariati Apostolici, a condizione che il Decreto di erezione o di approvazione sia comunicato ufficialmente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

Articolo IV

Il Governo di Bolivia concederà ai Missionari, che esercitano il loro apostolato nel territorio dei Vicariati Apostolici, particolari attestati che permettano loro di ottenere le maggiori facilitazioni di transito e trattamento preferenziale da parte delle Autorità civili e militari. Parimenti agevolerà loro la concessione della nazionalità boliviana, previo adempimento delle relative prescrizioni legali.

Articolo V

1. Allo scopo di orientare l'educazione secondo lo spirito degli insegnamenti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana ed in armonia con essi, i Vicari Apostolici provvederanno all'insegnamento della religione e della morale cattolica in tutte le scuole ufficiali esistenti nel territorio della loro giurisdizione.
Il personale destinato a tale insegnamento sarà nominato dai Vicari Apostolici d'accordo con il Ministero dell'Educazione.
2. I Vicari Apostolici potranno fondare e dirigere scuole per gli indigeni e gli immigrati, istituti per l'insegnamento elementare, collegi secondari e professionali.
3. Gli insegnanti di religione e di morale cattolica nelle scuole ufficiali e gli insegnanti delle scuole parrocchiali per indigeni saranno retribuiti dal Governo di Bolivia come gli altri professori delle scuole ufficiali e godranno degli stessi diritti sociali.
4. I Vicariati Apostolici e le Congregazioni missionarie potranno fondare, fuori dei territori di missione, case per il reclutamento e la formazione del personale missionario e case di riposo per i Missionari: queste case costituiscono un solo Istituto per ogni Vicariato Apostolico e per ciascuna Congregazione, con personalità giuridica.

Articolo VI

A richiesta del Governo di Bolivia, i Vicari Apostolici potranno autorizzare i Missionari a cooperare con le Autorità del Registro Civile, a condizione che non sia, in alcun modo, limitata la libertà del Missionario come Ministro della Chiesa. In nessun caso i Missionari saranno soggetti al regolamento disciplinare né ad altre prescrizioni o formalità stabilite per i pubblici impiegati.

Articolo VII

1. I Missionari si sforzeranno di unire all'opera di evangelizzazione degli indigeni – che costituisce il fine principale della loro attività apostolica – anche la cura di promuovere la prosperità materiale del territorio e dei rispettivi abitanti.
2. A tale scopo, ciascun Vicario Apostolico studierà e farà studiare da persone competenti le possibilità industriali e commerciali della propria regione, comunicando l'esito di dette ricerche al Supremo Governo, il quale darà ai Vicari Apostolici l'aiuto necessario per lo sviluppo dell'agricoltura e delle industrie, che possano essere impiantate, e per la costituzione di cooperative ed opere sociali.

Articolo VIII

Il Governo di Bolivia concederà ai Vicariati Apostolici la esenzione dalle imposte nazionali, dipartimentali e municipali:
a) per l'acquisto ed il possesso di beni immobili da destinarsi al sostentamento del culto, alla fondazione di ospedali, di scuole e di opere di beneficenza in generale;
b) per l'acquisto ed il possesso di terreni, compresi nel territorio dei Vicariati Apostolici, da destinarsi alla costituzione di aziende agricole o industriali, per una superficie che non potrà eccedere i 2.000 (duemila) ettari.

Articolo IX

I Vicariati Apostolici potranno chiedere l'assegnazione di terreni incolti per destinarli a scopi missionari e di colonizzazione. In detti terreni saranno raggruppate le tribù non civilizzate, cercando di favorire la formazione di piccole proprietà e di cooperative a vantaggio degli indigeni.
Tali proprietà saranno esenti dal pagamento di imposte per il tempo ritenuto necessario.

Articolo X

I Vicariati Apostolici, assegnatari dei terreni menzionati nell'articolo precedente, potranno acquistare e collocare in essi: macchinari, impianti, veicoli, motori ed altri attrezzi necessari al fine di creare condizioni adatte allo sviluppo e sfruttamento nel campo agricolo e industriale. Dette attrezzature continueranno ad appartenere ai Vicariati Apostolici anche dopo che la popolazione indigena sarà stata integrata alla vita nazionale.

Articolo XI

Il Governo di Bolivia concederà ai Vicari Apostolici la esenzione dal pagamento di imposte doganali per la importazione di macchinari, trattori e veicoli, necessari all'attività dei Vicariati Apostolici.

Articolo XII

Il Governo di Bolivia esonererà dalle imposte – nazionali, dipartimentali e municipali – gli edifici destinati al culto cattolico, come chiese, oratori, case parrocchiali con relative dipendenze nei paesi dei Vicariati Apostolici, scuole e collegi destinati agli indigeni.

Articolo XIII

Il Governo di Bolivia concederà la franchigia postale e telegrafica per la corrispondenza ufficiale dei Vicari Apostolici menzionati nell'art. I e dei Procuratori di cui all'art. XVII della presente Convenzione.

Articolo XIV

1. In conformità alle tradizioni della Nazione Boliviana, il Governo di Bolivia darà aiuti per la costruzione di chiese, asili per orfani e ricoveri per vecchi, scuole, dispensari, ospedali, strade ed altre opere necessarie nel territorio dei Vicariati Apostolici, stanziando un'apposita somma nel Bilancio Nazionale.
2. Parimenti, quale giusta ricompensa per il lavoro pieno di abnegazione che compiono i Vicari Apostolici ed i Missionari per la evangelizzazione degli indigeni, il Governo di Bolivia darà annualmente a ciascun Vicariato Apostolico un sussidio globale che permetta di corrispondere una congrua retribuzione ai Vicari Apostolici e al personale missionario.

Articolo XV

Il Governo di Bolivia prenderà le misure necessarie per impedire la contrattazione forzosa e il trasferimento degli indigeni fuori del territorio dei Vicariati Apostolici, al fine di proteggerli da soprusi che si volessero commettere nei loro riguardi. I Vicari Apostolici notificheranno al Ministero degli Interni tali atti od altri che rivestano una qualsiasi forma di oppressione o di spoliazione.
Le autorità nazionali presteranno la massima collaborazione a tutte le iniziative tendenti a combattere l'alcoolismo e i giochi d'azzardo.

Articolo XVI

Il Governo di Bolivia, per mezzo dei Ministeri delle Comunicazioni e della Difesa Nazionale, agevolerà i viaggi dei Missionari dentro dei territori dei Vicariati Apostolici concedendo loro biglietti gratuiti sugli aerei dello Stato e coopererà per il conseguimento del ribasso del 50% (cinquanta per cento) del valore degli altri viaggi, sia in aereo o ferrovia e per il trasporto delle merci provenienti dalla città di La Paz.

Articolo XVII

Ciascun Vicariato Apostolico avrà nella Sede del Governo un Procuratore Ecclesiastico che lo rappresenti in tutte le pratiche amministrative. I Vicari Apostolici comunicheranno opportunamente al Ministero degli Affari Esteri e del Culto la nomina del Procuratore Ecclesiastico rispettivo.

Articolo XVIII

La Santa Sede continuerà a interessarsi affinché gli Istituti missionari intensifichino l'evangelizzazione degli indigeni e l'apostolato missionario.

Articolo XIX

Qualora sorgesse qualche dubbio circa l'interpretazione della presente Convenzione, la Santa Sede e il Governo di Bolivia cercheranno di comune intesa una soluzione amichevole.

Articolo XX

La presente Convenzione, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo nella Città del Vaticano.
Questa Convenzione avrà la durata di dieci anni dalla ratifica e si considererà tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni, a meno che, sei mesi prima che termini il decennio, una delle due Alte Parti Contraenti dichiari all'altra la sua volontà in contrario.
In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato questa Convenzione, in doppio esemplare, e vi hanno apposto i sigilli nella città di La Paz, il giorno quattro del mese di dicembre dell'anno del Signore millenovecentocinquantasette.

Umberto Mozzoni
Arcivescovo titolare di Side
Nunzio Apostolico

Manuel Barrau Peláez
Ministro degli Affari Esteri e del Culto

APPENDICE ALLA CONVENZIONE MISSIONARIA
(Art. I n. 3)

CONFINI DEI VICARIATI APOSTOLICI DI BOLIVIA

VICARIATO APOSTOLICO DEL BENI

Sede del Vicariato: Trinidad.
Comprende le Province di Yacuma, Mamoré, Iténez, Moxos, Cercado e Marbán del Dipartimento del Beni.
I suoi confini sono: all'Ovest la Provincia Ballivián, al Nord la Provincia di Vaca Diez del Dipartimento del Beni, all'Est la frontiera col Brasile, al Sud i Dipartimenti di Cochabamba e Santa Cruz.

VICARIATO APOSTOLICO DI CUEVO

Sede del Vicariato: Cuevo.
Comprende tutta la Provincia « Cordillera » del Dipartimento di Santa Cruz all'Est del Río Grande, quella di Luis Calvo del Dipartimento di Chuquisaca, e il territorio all'Est del Río Pilcomayo della Provincia di Gran Chaco del Dipartimento di Tarija.
I suoi confini sono: al Nord-est il Río Grande, al Nord la Provincia di Chiquitos, al Sud la frontiera col Paraguay, a Sud-est la Provincia del Gran Chaco situata ad Ovest del Río Pilcomayo nel Dipartimento di Tarija e la Provincia di Azero del Dipartimento di Chuquisaca.

VICARIATO APOSTOLICO DI CHIQUITOS

Sede del Vicariato: San Ignacio de Velasco.
Comprende le Province di Angel Sandoval, Velasco e Chiquitos del Dipartimento di Santa Cruz.
I suoi confini sono: al Nord la Provincia di Iténez del Dipartimento del Beni, a Nord-ovest ed Est la frontiera col Brasile, al Sud la Provincia « Cordillera » e a Sud-est la frontiera con Paraguay, all'Est la Provincia Cercado del Dipartimento di Santa Cruz.

VICARIATO APOSTOLICO DI PANDO

Sede del Vicariato: Riberalta.
Comprende tutto il Dipartimento di Pando, la Provincia di Vaca Diez del Dipartimento del Beni e la Missione di Cavinas della Provincia Ballivián.
I suoi confini sono: all'Ovest la frontiera con la Repubblica del Perù, a Nord, Nord-est ed Est la frontiera con il Brasile, al Sud le Province di Yacuma e Ballivián del Dipartimento del Beni e quella di Iturralde del Dipartimento di La Paz.

VICARIATO APOSTOLICO DI SANTOS REYES

Sede del Vicariato: Santos Reyes.
Comprende la Provincia di Iturralde del Dipartimento di La Paz e quella di Ballivián del Dipartimento del Beni; inoltre le Missioni di Covendo, Santa Ana e Muchanes del Dipartimento di La Paz e di Chimanes del Dipartimento del Beni.
I suoi confini sono: al Nord le Province di Manuripi e Madre de Dios del Dipartimento di Pando, all'Est le Province di Yacuma e Moxos del Dipartimento del Beni, al Sud la Provincia di Caupolicán del Dipartimento di La Paz e all'Ovest la frontiera, col Perù.

VICARIATO APOSTOLICO DI ÑUFLO DE CHÁVEZ

Sede del Vicariato: Concepción.
Comprende la Provincia di Ñuflo de Chávez del Dipartimento di Santa Cruz.
I suoi confini sono: a Nord-est e al Nord le Province di Marbán, Cercado e Iténez del Dipartimento del Beni, all'Est la Provincia di Velasco, al Sud la Provincia di Chiquitos, all'Ovest le Province di Warnes e Santiesteban del Dipartimento di Santa Cruz.

Umberto Mozzoni
Manuel Barrau Peláez

Conventione inter Apostolicam Sedem atque Bolivianam Rempublicam rata habita, die 1 mensis Februarii a. MDCCCCLVIII Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, scilicet ab eodem nuper memorato die, huiusmodi Conventio, inter Apostolicam Sedem atque Bolivianam Rempublicam icta, vigere coepit ad normam articuli XX eiusdem Pactionis.