Newsletter OLIR.it - Anno VII, n. 18/2010

Editoriale

L'invio della newsletter di OLIR.it riprenderà il 13 settembre 2010.
Un cordiale saluto dalla Redazione di OLIR.it


News

  • Roma: Convegno di Studi "Diritto della Unione europea e status delle confessioni religiose" (8-9 ottobre 2010) (leggi)
  • Città del Vaticano: intervento della Santa Sede alla Conferenza organizzata dalla Presidenza kazaka dell'OSCE sulla tolleranza e la non-discriminazione (29 giugno 2010) (leggi)
  • Internet: Newsletter di Oasis, n. 7, luglio 2010 (leggi)
  • Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della Grand Chambre in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso Lautsi c. Italia in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010) (leggi)
  • Riviste: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, newsletter n. 25, del 5 luglio 2010 (leggi)


Documenti

  • Corte suprema, Sentenza 28 giugno 2010, n. 08–1371 - Stati Uniti: Christian Legal Society v. Martinez
    Una scuola pubblica può negare il riconoscimento a un gruppo di studenti che esclude gli omosessuali.
    La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che la scuola può imporre alle organizzazioni studentesche di carattere ufficiale l'obbligo di accettare tutti gli studenti che vogliano aderire.
    Nel caso di specie, una organizzazione di carattere religioso ("Christian Legal Society") impediva l'adesione agli studenti non cristiani e omosessuali. L'organizzazione, avendo carattere ufficiale e svolgendo la sua attività in una scuola pubblica, beneficiava di alcuni privilegi (tra cui la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici) e doveva, secondo la Corte, applicare una politica di apertura e di rispetto verso tutti gli studenti, anche nei confronti di quelli che esprimevano idee diverse.

  • Comune di Mantova, Ordinanza 21 giugno 2010,n. 60/ 5312010 - Divieto di accattonagio molesto negli spazi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità e all'interno anche delle chiese.
  • Giudice di Pace, Ordinanza 16 giugno 2010,n. 680 - Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.c., nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 117, comma 1 Cost.
    La mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di contrarre matrimonio, in quanto tale diritto è un diritto fondamentale dell'individuo, non solo del cittadino, ed è tutelato dall'art. 29 della Costituzione. Ne consegue che sue eventuali limitazioni e compressioni possono essere previste dalla legge solo a salvagurdia dell'unità familiare e dell'ordine pubblico.

  • Regione Veneto, Deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2010,n. 1439 - Attività di sensibilizzazione in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che possono ricevere il 5 per mille dell'imposta sul reddito dei cittadini
  • Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 4 marzo 2010 - Limiti di minimi di reddito e diritto al ricongiungimento familiare
    Il criterio della disponibilità di risorse economiche stabili, regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri familiari tali da escludere il ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro (direttiva n. 2003/1986), non consente ad uno Stato membro di introdurre un livello minimo di reddito così elevato da escludere il possibile ricorso a forme di assistenza sociale erogate dalle autorità comunali per far fronte a necessità straordinarie o impreviste. L’obiettivo della direttiva è infatti quello di favorire l'istituto del ricongiungimento familiare e di garantire il rispetto del diritto all'unità familiare quale diritto umano fondamentale. Ne consegue che gli Stati possono indicare un importo di riferimento, in considerazione del salario minimo ovvero della pensione minima nazionale, ma non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale situazione si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento previsti dall'art. 17 della stessa Direttiva.
  • Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2010,n. 984 - Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità
  • Corte d'Appello, Sentenza 3 marzo 2009 - United States: caso Doe vs. Holy See. Abusi sessuali da parte di un sacerdote: non imputabilità dei fatti alla Santa Sede



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