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Ordinanza 21 giugno 2010, n. 60/ 5312010
Divieto di accattonagio molesto negli spazi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità e all'interno anche delle chiese.

Autore: Comune di Mantova
Data: 21 giugno 2010
Argomento: Libertà religiosa
Dossier: Libertà religiosa
Nazione: Italia

Comune di Mantova
Prot.Spec. n. 60/ 5312010 
IL SINDACO
 
  • VISTE le ripetute e numerose segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedita all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nelle vie del centro storico, presso le intersezioni stradali. dinanzi ai cimiteri e alle chiese, nei mercati su aree pubbliche o in prossimità di supermercati e luoghi di cura;
  • RILEVATO che in molti casi l'accattonaggio viene effettuato con l'utilizzo di minorenni, anche neonati o mostrando o simulando menomazioni fisiche alla scopo di impietosire i cittadini ed ottenere più facilmente dazioni in denaro;
  • ATTESO che la tutela dei minorenni impone un deciso contrasto al loro coinvolgimento in un'attività che non può in alcun modo giovare alla loro crescita ed educazione, tenendoli lontani dalla scuola e dai servizi di tutela messi a disposizione dai Servizi Sociali;
  • CONSIDERATO che le persone impegnate nell'accattonaggio, soprattutto cittadini stranieri, sono spesso vittime della           criminalità, che ne orgarizza l'attività sfruttando la loro difficoltà per trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante una vera e propria riduzione in schiavitù;
  • CONSIDERATO, altresì che quando l'elemosina è chiesta nei pressi delle intersezioni stradali o degli impianti semaforici viene messa a pregiudizio l'incolumità degli stessi questuanti e degli utenti della strada spesso distratti dalle richieste di denaro avanzate;
  • ATTESO che si é diffusa nei parcheggi una particolare forma di accattonaggio che simula l'aiuto nelle manovre di parcheggio ma che in realtà tende ad intimorire le persone facendo ipotizzare possiedi danni alla propria incolumità o danneggiamento alle auto in sosta;
  • ATTESO, inoltre che la presenza di persone dedita all'accattonaggio crea nella cittadinanza il falso convincimento che le strutture pubbliche non si interessino e non intervengano a sostegno degli indigenti;
  • ATTESO che l’accattonaggio è molesto quando la richiesta insistente e la modalità irritante
  • RITENUTO che il fenomeno dell'accattonaggio si sta diffondendo in città e che è quindi necessario e doveroso adottare dei provvedimenti a garanzia delle sicurezza urbana atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedite l'accattonaggio anche allo scopo dl contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
  • CONSIDERATO, altresì, che occorre, a .tutela dei monumenti e degli spazi del centro storico e dell'intero territorio comunale, contro atti contrari al decoro e alle decenza o che, comunque, possono creare problemi di carattere igienico-sanitaro, vietare il bivacco o la sistemazione di giacigli negli spazi pubblici e aperti al pubblico;
  • VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 — T.U.E.L come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in legge 24.07.2005 n. 125;
  • VISTO l’art. 8 comma 4 del D.L. 23.06.2008 n. 92; VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; VISTO l'art. 18 della. Legge 24.11 1981 n. 689
  • VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 05.08.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci in tema di sicurezza urbana individuati ai sensi della L. 125/2008

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di porre in essere qualsiasi forma dl accattonaggio molesto, con
qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico ed in particolare anche nei luoghi di mercato, nello piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, alla stazione ferroviaria , nei parcheggi enelle aree antistanti le strutture commerciali, in prossimità e all'interno dei cimiteri, delle chiese, dei luoghi di cura e delle strutture sanitarie in genere, nei pressi dei monumenti storici, sui mezzi di pubblico trasporto nelle intersezioni, durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.
E' fatto inoltre divieto di porre In essere forme di accattonaggio con impiego di minori, disabili o simulando disabilità in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
E' altresì vietata qualsiasi forma di bivacco o di sistemazione di giacigli e qualsiasi insediamento o utilizzo improprio dell'arredo urbana di superfici ad uso pubblico o aperte al pubblico
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di:
  • Una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500.00, con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ricotta della somma di Euro 50.00.
  • La sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere le violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.
Il Comando di Polizia Locale di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il
presente atto viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, alla Questura di Mantova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Mantova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 giorni, dalla pubblicazione
all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
Legge n. 1034/1971,
oppure, entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Mantova, 21 giugno 2010