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Christoffersen Lisbet, Andersen Svend, Vinding Valdemar Niels, Law & Religion in the 21st. Century. Nordic Perspectives
Pin Andrea, Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo
Coglievina Stella, Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica
Pons-Estel Tugores Catalina, Derecho Autonómico y religión. El caso balear
Torres Gutiérrez Alejandro, El derecho de libertad religiosa en Portugal
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Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2010
Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008
Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2010
Derecho y Religión, Num. IV, 2009
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009
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Circolare ministeriale 3 agosto 2010 (Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Legge 2 luglio 2010
n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno - Parlamento)
Sentenza 30 luglio 2010 (Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica - Tribunale)
Sentenza 28 giugno 2010
n. 41 (Mancato riconoscimento dell'esenzione ICI ad immobile di un istituto religioso non più utilizzato per fini esenti - Commissione tributaria provinciale)
Sentenza 28 giugno 2010
n. 42 (Immobile adibito da ente religioso a casa per ferie e mancata concessione dell'esenzione ICI - Commissione tributaria provinciale)
Decreto ministeriale 5 agosto 2010
n. 74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Comunicato 28 luglio 2010 (Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2011 - Ministero dell'Interno)
Legge regionale 8 febbraio 2010
n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. - Regione Campania)
Legge regionale 2 febbraio 2010
n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Regione Lombardia)
Legge regionale 12 maggio 2010
n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio - Regione Abruzzo)
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Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)
Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)
Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)
Decreto ministeriale 5 agosto 2010,n.74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)
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La gestione e l’amministrazione della Parrocchia, Clementi Patrizia - Simonelli Lorenzo
Matrimonio (il) nullo. Diritto civile, canonico e concordatario., Moneta Paolo
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10 agosto 2010
Rivista Quaderni Costituzionali, 2010
Riviste
4 agosto 2010
Macerata: Convegno nazionale dell'ADEC sul tema "Tutela della libertà religiosa e crisi dello Stato nazionale" (27-30 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
6 luglio 2010
Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della Grand Chambre in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso Lautsi c. Italia in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010)
Giurisprudenza
10 luglio 2010
Roma: Convegno di Studi "Diritto della Unione europea e status delle confessioni religiose" (8-9 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
5 luglio 2010
IRInews: Insegnare le Religioni in Italia, notiziario trimestrale a cura di Mariachiara Giorda, anno 1, n. 2, aprile-giugno 2010
Riviste
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Riviste
Unione europea
L'Unione europea, se all'inizio del processo di integrazione non si è occupata direttamente della tutela dei diritti umani, rappresenta oggi uno dei soggetti coinvolti nella elaborazione di politiche di tutela dei propri cittadini, che interessano anche la dimensione religiosa.Già nell'art. 6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tra di essi va sicuramente annoverata la libertà religiosa, oggetto di alcune pronunce della Corte di Lussemburgo (per tutte: sent. Prais del 1976).
In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa", la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa).
Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il Trattato sull'Unione europea, TUE, ed il nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE, che sostituisce il Trattato sulla Comunità europea): alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso.
Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale. Pur nei limiti degli ambiti di competenza attribuiti all'UE dagli Stati membri, il diritto comunitario incide, infatti, sempre di più sugli assetti nazionali relativi ai diritti umani, alle politiche sociali, del lavoro e familiari, e più in generale si verifica una circolazione di modelli giuridici nel territorio europeo che non può non riguardare il fattore religioso.
L'art. 17 del nuovo trattato non si limita a sancire il rispetto di quanto stabilito dal diritto ecclesiastico dei singoli Stati membri relativamente alla condizione giuridica di chiese, associazioni o comunità religiose (alle quali sono equiparate, tra l'altro, le "organizzazioni filosofiche e non confessionali"), ma prevede anche che l'Unione assuma l'impegno del dialogo aperto, trasparente e regolare con chiese e organizzazioni, da tempo presenti a Bruxelles con uffici e rappresentanze più o meno strutturate. E’ dunque ancora una volta la strada del dialogo e della collaborazione, già sperimentata in numerosi degli Stati dell’Unione, quella intrapresa da una Europa che, senza rinunciare alla propria connotazione laica, riconosce l’importanza del “contributo specifico” che le confessioni religiose possono offrire. Un contributo che potrebbe essere decisivo in relazione alla necessità di ammortizzare possibili situazioni conflittuali determinate dall’aumento di disomogeneità religiosa determinato dai consistenti flussi migratori extraeuropei ed intraeuropei.
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
Le sotto-aree:
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
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