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in evidenza
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2010

Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008

Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2010

Derecho y Religión, Num. IV, 2009

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009


ultimi documenti
Circolare ministeriale 3 agosto 2010 (Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Legge 2 luglio 2010
n. 108
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno - Parlamento)

Sentenza 30 luglio 2010 (Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica - Tribunale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 41
(Mancato riconoscimento dell'esenzione ICI ad immobile di un istituto religioso non più utilizzato per fini esenti - Commissione tributaria provinciale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 42
(Immobile adibito da ente religioso a casa per ferie e mancata concessione dell'esenzione ICI - Commissione tributaria provinciale)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010
n. 74
(Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Comunicato 28 luglio 2010 (Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2011 - Ministero dell'Interno)

Legge regionale 8 febbraio 2010
n. 6
(Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. - Regione Campania)

Legge regionale 2 febbraio 2010
n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Regione Lombardia)

Legge regionale 12 maggio 2010
n. 17
(Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio - Regione Abruzzo)


i più letti
Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)

Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010,n.74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)


Velo islamico
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Il corretto bilanciamento tra le manifestazioni della appartenenza religiosa dei singoli e il rispetto delle convinzioni altrui ha sempre rappresentato uno snodo cruciale per la neutralità dello Stato contemporaneo.
L’enucleazione del principio di laicità quale “ago della bilancia” tra sfera privata e pubblici poteri è divenuta più elaborata sia nella legislazione degli Stati sia nella giurisprudenza delle Corti nazionali ed europee.
La recente legge francese sui simboli religiosi, quali il velo indossato dalle donne islamiche, ha riacceso il dibattito politico, sociale e, soprattutto, giuridico sulla liceità di limitazioni alla libertà di manifestazione della propria appartenenza religiosa attraverso simboli esteriori evidenti.
La storia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose nelle diverse nazioni europee influenza decisamente l’atteggiamento degli organi politici e di governo rispetto a queste problematiche. Il separatismo francese e quello italiano, per esempio, approcciano con un diverso livello di tolleranza il crescente pluralismo della società odierna. Di conseguenza anche la Corte Europea è sempre più spesso chiamata a decidere sulla convivenza tra laicità delle istituzioni e statuto personale del credente.
Le recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Strasburgo e di quelle nazionali evidenziano la vivacità del dibattito in atto, che interessa non solo i livelli istituzionali, ma la società tutta come portatrice di istanze culturali non ignorabili dagli organi di governo.