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Decreto 20 luglio 2010
n. 94/2010
(DECRETO 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto - Comunidad autonoma de Cataluña)

Contratto collettivo 15 luglio 2010 (IRC: Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011 - )

Ordine del giorno 29 ottobre 2009 (Luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono intese con lo Stato - Comune di Milano)

Sentenza 26 gennaio 2010
n. 1560
(Alienazione di bene immobile di proprietà ecclesiastica previa autorizzazione del Vescovo diocesano - Corte di Cassazione - Civile)

Sentenza 18 dicembre 2009
n. 26657
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Sentenza 9 luglio 2010 (France: Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes - Consiglio di Stato)

Norme 15 luglio 2010 (Norme sui delitti più gravi - Normae de gravioribus delictis - Congregazione per la Dottrina della Fede)

Sentenza 28 giugno 2010
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Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66 (Codice dell'ordinamento militare - Parlamento)


Turchia
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Con l’eccezione del Senegal, la Repubblica di Turchia è l’unico paese, con una popolazione a stragrande maggioranza musulmana, ad aver costituzionalizzato il principio di laicità. Diversamente dall’ex colonia francese, però, esso non è un mero criterio regolatore dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma è assurto a strumento di garanzia del regime democratico e della pace sociale del paese. Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale turca, la laicità (laiklik) "è una delle condizioni indispensabili della democrazia in ragione dell’esperienza storica del paese e delle peculiarità della religione musulmana. Essa vieta allo Stato di manifestare una preferenza per una religione o una credenza precisa e costituisce il fondamento della libertà di coscienza e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Infatti, con l’adesione al principio di laicità, i valori fondati sulla ragione e sulla scienza hanno sostituito quelli dogmatici, accelerando il processo di civilizzazione, e permettendo alle persone di credenze diverse di vivere insieme, grazie all’atteggiamento egualitario delle autorità pubbliche nei loro confronti. La laicità è l’essenza filosofica della vita nel paese".

Tale nozione acquista un particolare rilievo non solo nel contesto interno della Turchia, ma anche in ragione dell’attuale situazione internazionale. Il problema della definizione della laicità e della sua relazione dialettica con la libertà religiosa, così come i suoi effetti sulla coesione sociale e sulla creazione di un sistema di valori fondamentali, accettati dalla maggioranza della popolazione, sono questioni cruciali ove si consideri la diffusione dei movimenti integralisti e la destabilizzazione di diversi paesi con una popolazione a maggioranza musulmana. Questa crisi ha ripercussioni sugli stessi paesi dell’Unione europea, a causa della presenza di un numero sempre maggiore di immigrati – e futuri cittadini – di religione islamica le cui esigenze di libertà religiosa sono a volte difficili (se non impossibili) da conciliare con i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati europei.

A questo proposito, è utile ricordare che la Repubblica di Turchia è uno dei pochi paesi musulmani membri del Consiglio d’Europa fin dal 1949, ed è anche uno degli Stati candidati all'adesione all’Unione europea. Benché tale processo si stia rilevando molto lungo e difficoltoso, dopo la sua conclusione, questo paese diventerebbe l’unico Stato membro con una popolazione a grandissima maggioranza islamica. In un documento del 2004, significativamente intitolato “Questioni derivanti dalla prospettiva dell’adesione della Turchia”, la Commissione europea ha osservato che, “in quanto paese musulmano laico, con una democrazia funzionante”, la Turchia costituisce “un fattore di stabilità nella regione” e “contribuisce alla sicurezza dell’Europa e dei suoi vicini”. La Commissione è consapevole del fatto che l’ingresso della Turchia nell’Unione europea costituisce una sfida, ma al tempo stesso, tale adesione porterebbe con sé delle grandi opportunità: infatti, se il paese riuscisse a progredire sul sentiero della democrazia – una democrazia che combini il carattere laico dello Stato con una base socio-culturale musulmana – potrebbe offrire un buon esempio agli altri paesi nella regione, mentre il successo dell’integrazione della Turchia in Europa proverebbe una volta per tutte al "mondo musulmano" (ma anche a quello "occidentale") che le credenze religiose islamiche sono compatibili con i valori dell’Unione europea. (Rossella Bottoni)