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Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2010

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Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009


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Decreto 20 luglio 2010
n. 94/2010
(DECRETO 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto - Comunidad autonoma de Cataluña)

Contratto collettivo 15 luglio 2010 (IRC: Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011 - )

Ordine del giorno 29 ottobre 2009 (Luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono intese con lo Stato - Comune di Milano)

Sentenza 26 gennaio 2010
n. 1560
(Alienazione di bene immobile di proprietà ecclesiastica previa autorizzazione del Vescovo diocesano - Corte di Cassazione - Civile)

Sentenza 18 dicembre 2009
n. 26657
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Sentenza 9 luglio 2010 (France: Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes - Consiglio di Stato)

Norme 15 luglio 2010 (Norme sui delitti più gravi - Normae de gravioribus delictis - Congregazione per la Dottrina della Fede)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 08–1371
(Stati Uniti: Christian Legal Society v. Martinez - Corte suprema)

Ordinanza 21 giugno 2010
n. 60/ 5312010
(Divieto di accattonagio molesto negli spazi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità e all'interno anche delle chiese. - Comune di Mantova)

Ordinanza 16 giugno 2010
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Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Risoluzione 23 giugno 2010,n.1743 (Islam, Islamism and Islamophobia in Europe - Consiglio d'Europa)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)

Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66 (Codice dell'ordinamento militare - Parlamento)


Lavoro e Religione
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Tra i rapporti giuridici che possono entrare in contatto o in conflitto con la libertà religiosa, classicamente viene ricompreso anche il rapporto di lavoro. Ciò può trovare una prima spiegazione nella elementare constatazione che, non rimanendo le convinzioni religiose chiuse nella sola sfera della coscienza ma traducendosi in comportamenti quotidiani, esse non possono arrestarsi davanti ai luoghi di lavoro, che risultano così investiti a pieno titolo da quelle rivendicazioni e da quelle tensioni che inevitabilmente si accompagnano alla frammentazione della società multiculturale. Negli ultimi anni, poi, i punti di contatto o di conflitto sono aumentati, sia a causa dell'emergere di nuovi profili problematici, sia a causa di un diverso atteggiarsi dei suoi aspetti più tradizionali.
Per procedere ad una classificazione delle fattispecie che rientrano in questa area tematica, possiamo individuare cinque categorie, a seconda che l'elemento religioso connoti il soggetto che svolge una prestazione lavorativa, o il datore di lavoro, o l'attività oggetto della prestazione o, infine, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.  
Nel primo campo rientrano i profili classici delle attività svolte dai ministri di culto in favore delle comunità di appartenenza, del lavoro dei religiosi, del sostentamento del clero, della previdenza dei ministri di culto. In tale ambito a lungo si sono dovuti affrontare i problemi emergenti dalle peculiarità connesse allo status canonico di consacrati ed ordinati, con i riflessi che tale status ha sul particolare “animus” che caratterizza l'attività di tali soggetti. Quest'area, oggi forse causa di minore conflittualità che nel passato, non è priva di elementi di interesse se solo si pensa ai recenti mutamenti che hanno coinvolto la disciplina previdenziale, o all'attenzione che le fonti bilaterali rivolgono al tema del sostentamento dei ministri di culto.  
Una seconda categoria è costituita dalla disciplina relativa alle cosiddette organizzazioni di tendenza: tema assai delicato data la difficoltà di raggiungere un equilibrio soddisfacente per tutti gli interessi in gioco, di recente oggetto di importanti interventi legislativi. Così problemi complessi ha suscitato il rapporto tra le organizzazioni di tendenza, la libertà religiosa dei lavoratori e il principio di non discriminazione degli stessi in base alle proprie convinzioni morali o religiose (ciò a partire almeno dalla famosa sentenza 14 dicembre 1972, n. 195 della Corte costituzionale, fino alle implicazioni connesse all'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
Ulteriori interferenze tra diritto del lavoro e fenomeno religioso emergono in tutti quei casi in cui il rapporto di pubblico impiego ha ad oggetto prestazioni in qualche modo connesse con il fenomeno religioso. Vengono qui in rilievo principalmente le figure degli insegnanti di religione nelle scuole statali e degli assistenti religiosi nelle cosiddette comunità separate.  
Un quarto gruppo di problematiche nelle quali l'elemento spirituale viene preso in considerazione dall'ordinamento statale è quello relativo alla regolamentazione dello svolgimento del rapporto di lavoro. Qui, più che altrove, è possibile scorgere il ruolo giocato dai processi che hanno contribuito a modificare la struttura della società italiana. Se fino a qualche anno addietro l'unica preoccupazione del legislatore era quella di garantire una tutela negativa, evitando ogni forma di discriminazione (si pensi all'art. 15 dello Statuto dei lavoratori), ora diventa necessario confrontarsi con la richiesta di differenziazione che proviene dai gruppi religiosi anche a seguito dell'affluenza di immigrati appartenenti a confessioni religiose non tradizionalmente presenti nella società italiana.  In tale quadro vanno lette tanto le norme emanate su base d'intesa che riguardano il riposo del lavoratore, chiaramente protese ad introdurre quelle deroghe alla disciplina generale necessarie a permettere una più adeguata protezione del diritto di libertà religiosa, quanto le proposte finalizzate a conseguire una modulazione dell'orario di lavoro che tenga conto delle singole esigenze spirituali e a consentire, anche nei luoghi di lavoro, di indossare un abbigliamento religiosamente orientato.  
Una quinta, e peculiare, categoria nella quale si incontrano lavoro e fenomeno religioso può essere poi rinvenuta nell'insieme di problematiche connesse con i rapporti di lavoro con la Santa Sede, rapporti di lavoro caratterizzati dalla partecipazione alla particolare funzione svolta dalla Santa Sede stessa mediante la collaborazione con Enti di vario genere afferenti all'Ordinamento canonico o all'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. (S. Carmignani Caridi)


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